Novità interpretative in materia di responsabilità del produttore
L’analisi della più recente interpretazione giurisprudenziale della normativa comunitaria e nazionale in tema di responsabilità del produttore sollecita una riflessione sulla qualificazione della natura di tale responsabilità e consente di giungere alla conclusione che si tratta sempre di una responsabilità oggettiva, poiché il suo accertamento prescinde dalla prova della colpa del produttore, la quale tuttavia è espressa in termini di responsabilità presunta, in quanto il danneggiato è gravato dall’onere di provare il collegamento causale tra il difetto e il danno e resta salva la prova liberatoria del produttore, che sarà esente da responsabilità se dimostrerà il verificarsi di una delle cause di esclusione previste ex lege
I. Il caso
La Corte di Giustizia deH’Unione europea, con la sentenza n. 503 del 5 marzo 2015, si è pronunciata sulle domande di pronuncia pregiudiziale - proposte nell’ambito di due giudizi di cassazione dei quali erano parti Boston Scientific Medizintechnik GmbH, da un lato e gli enti di assicurazione sanitaria obbligatoria AOK Sachsen-Anhalt - Die Gesund- heitskasse (causa C-503/13) e Betriebskrankenkasse RWE (causa C-504/13), dall’altro lato - relative alla interpretazione degli articoli 1, 6, paragrafo 1, e 9, primo comma, lettera a), della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985.
In un primo caso, la G. Corporation, poi divenuta B.S. Corporation, società con sede a Saint-Paul (Stati Uniti), produceva e vendeva pacemaker e defibrillatori automatici impiantabili, che venivano importati e distribuiti in Germania dalla società G.
La società G., con lettera del 22 luglio 2005, segnalava ai medici curanti il fatto che un componente utilizzato per sigillare ermeticamente i pacemaker da essa commercializzati era soggetto ad un progressivo guasto, il quale avrebbe potuto determinare l’esaurimento prematuro della batteria, con conseguente arresto della telemetria e/o della terapia per stimolazione cardiaca.
Pertanto, la società G. raccomandava di provvedere alla immediata sostituzione di tali dispositivi medici con altri non difettosi, che sarebbero stati forniti ai medici senza oneri aggiuntivi, benché fosse ormai decorso il periodo di tempo coperto dalla garanzia del produttore.
Per tali ragioni, i due pazienti B. e W., assicurati con la compagnia AOK, nei mesi di settembre e novembre 2005 sono stati sottoposti ad intervento chirurgico per effettuare la rimozione dei pacemaker difettosi e rimpianto dei nuovi dispositivi medici.
9. Successivamente all’intervento, la compagnia AOK, surrogatasi nei diritti di B. e W., adiva l’Am- tsgericht Stendal (Tribunale circoscrizionale di Stendali chiedendo la condanna di Boston Scientific Medizintechnik - società con cui si era fusa la società G. - al rimborso dei costi connessi alle operazioni di impianto dei primi pacemaker, aggiornati al giorno della loro sostituzione.
10. L’Amtsgericht Stendal ha accolto la domanda risarcitoria, con sentenza del 25 maggi 2011, che veniva prontamente appellata da Boston Scientific Medizintechnik, innanzi al Landgericht Stendal (Tribunale regionale di Stendal), il quale a sua volta respinto l’appello, con sentenza, che veniva impugnata con ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio.
In un secondo caso, la società G., con lettera del giugno 2005, comunicava ai medici curanti di aver rilevato che il funzionamento dei defibrillatori impiantabili, da essa commercializzati, era compromesso dal difetto di un componente di costruzione, il quale poteva limitarne gli effetti terapeutici. Più specificamente, dall’analisi tecnica effettuata risultava che vi era il concreto rischio che T interruttore magnetico di tali defibrillatori rimanesse bloccato in posizione chiusa, con la conseguenza che il trattamento delle aritmie ventricolari e atriali si poteva interrompere e i defibrillatori non avrebbero rilevato un’eventuale alterazione del ritmo cardiaco potenzialmente letale e non avrebbero potuto emettere la scossa necessaria per salvare la vita del paziente.
Pertanto, la società G. raccomandava ai medici di provvedere alla disattivazione dell’interruttore magnetico dei defibrillatori difettosi, al fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli appena menzionate.
In data 2 marzo 2006, il defibrillatore automatico a suo tempo impiantato sul paziente F., assicurato presso la compagnia Betriebskrankenkasse RWE, veniva prontamente sostituito.
Con lettera del 31 agosto 2009, la Betriebskrankenkasse RWE chiedeva a Boston Scientific Medizin- technik - società che si era fusa alla società G. - il rimborso dei costi dell’operazione effettuata dal suo assicurato, per sostituire il defibrillatore difettoso.
Non avendo ricevuto risposta, la compagnia Betriebskrankenkasse RWE conveniva in giudizio la società Boston Scientific Medizintechnik, per sentirla condannare al risarcimento preteso e il Landgericht Dusseldorf (Tribunale regionale di Dusseldorf) ha accolto la domanda, con sentenza del 3 febbraio 2011; questa veniva appellata dalla società Boston Scientific Medizintechnik e l’Oberlandesgericht Dusseldorf (Corte d’appello di Dusseldorf) ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado. Pertanto, la società Boston Scientific Medizintechnik proponeva ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio, chiedendo che la domanda della Betriebskrankenkasse RWE fosse integralmente respinta.
Il giudice del rinvio rilevava che la soluzione di entrambe le controversie dipendeva dall’accertamento del fatto che i pacemaker e i defibrillatori automatici impiantati nei pazienti fossero considerati prodotti difettosi, secondo quanto disposto dalFart. 6, par. 1, della direttiva n. 85/374.
Pertanto, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere i giudizi e di sottoporre alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali, formulate in termini simili nelle due cause C-503/13 e C-504/13: « 1) Se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 85/374 debba essere interpretato nel senso che un prodotto, laddove si tratti di un dispositivo medico impiantato nel corpo umano (nella presente fattispecie: un pacemaker e un defibrillatore automatico impiantabile), sia da considerarsi difettoso già per il fatto che pacemaker dello stesso gruppo presentino un rischio di guasto sensibilmente superiore (o qualora sia emerso un malfunzionamento in un numero considerevole di defibrillatori della stessa serie), ma nel dispositivo impiantato nel caso specifico non siano state riscontrate anomalie; 2) Nell’ipotesi di risposta affermativa alla prima questione: Se le spese relative all’intervento di espianto del dispositivo e di impianto di un altro pacemaker (o di un altro defibrillatore) rientrino tra i danni causati da lesioni personali ai sensi degli articoli 1 e 9, primo comma, lettera a), della direttiva 85/374».
Con decisione del Presidente della Corte del 2 ottobre 2013, le cause C-503/13 e C-504/13 sono state riunite ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.
All’esito del giudizio, la Corte di Giustizia ha ritenuto che «1) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, deve essere interpretato nel senso che f accertamento di un potenziale difetto dei prodotti appartenenti al medesimo gruppo o alla medesima serie di produzione, quali i pacemaker e i defibrillatori automatici impiantabili, consente di qualificare come difettoso un siffatto prodotto senza che occorra riscontrare il suddetto difetto in tale prodotto. 2) Gli articoli 1 e 9, primo comma, lettera a), della direttiva 85/374 devono essere interpretati nel senso che il danno causato da un’operazione chirurgica di sostituzione di un prodotto difettoso, quale un pacemaker o un defibrillatore automatico impiantabile, costituisce un «danno causato dalla morte o da lesioni personali», di cui è responsabile il produttore, qualora tale operazione sia necessaria per eliminare il difetto del prodotto interessato. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale condizione sia soddisfatta nei procedimenti principali».
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LUCA DI DONNA , La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata
