La disciplina dell'antiriciclaggio e gli obblighi dei professionisti
1. L’iter legislativo.
Il quadro normativo in materia di antiriciclaggio è complesso e articolato, poiché è composto da fonti normative di rango primario, comunitarie e interne, da fonti normative di rango sub-primario, nonché dalle regole espresse dagli organismi rappresentativi delle categorie interessate dagli obblighi prescritti dalla disciplina de qua.
Tra le fonti primarie comunitarie è opportuno segnalare quelle attualmente vigenti, ossia la direttiva n. 2005/60/CE, del 26 ottobre 2005 (1) e la direttiva n. 2006/70/CE, del 1° agosto 2006 (2), che restano in vigore fino al 26 giugno 2017, quando entrerà in vigore la IV Direttiva in materia, n. 2015/849, del 20 maggio 2015. Le precedenti direttive, ormai abrogate, che hanno rappresentato i primi interventi legislativi in materia, sono la direttiva n. 2001/97/CE, del 4 dicembre 2001 e la direttiva n. 91/308/CEE, del 10 giugno 1991.
Gli interventi del legislatore comunitario sono avvenuti per raccogliere le indicazioni contenute nelle raccomandazioni del GAFI, che sono state emanate per contrastare il riciclaggio dei proventi delle attività criminose e il finanziamento del terrorismo.
Il GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale), o FATF (Financial Action Task Force), è un organismo internazionale costituito nel 1989, in occasione del Gl di Parigi, composto da trentaquattro Stati, due organizzazioni regionali (Commissione europea e Consiglio di cooperazione del Golfo), nonché da osservatori (FMI, ECB, Banca Mondiale, Nazioni Unite, Europol, Egmont).
Tale organismo è stato fondato con lo scopo di monitorare il fenomeno del money laundering, di elaborare le strategie necessarie per prevenirlo e per combatterlo e, successivamente, a decorrere dal 2001, si è interessato altresì della lotta al finanziamento del terrorismo, fino a giungere, nel 2008, ad occuparsi del finanziamento delle armi di distruzione di massa.
Più specificamente, il GAFI osserva i diversi ordinamenti giuridici nazionali ed individua i paesi che presentano maggiori problemi nei propri sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e, a tale riguardo, predispone delle guide lines c dei documenti di best praclice volti a suggerire misure e provvedimenti più efficaci per contrastare tali attività illecite.
Il GAFI ha pubblicato una serie di raccomandazioni, che non sono giuridicamente vincolanti poiché hanno natura di soft Ittw, ma che sono state accolte con favore da un numero consistente di paesi e riconosciute come standard internazionali dalla Banca mondiale, dal Fondo monetario interna- zionale (FMI) e dal Consiglio di sicurezza dell’ONU. Tali raccomandazioni sono state redatte nel 1990 e sottoposte a revisione negli anni 1996,2001,2003 e 2012.
Le due direttive comunitarie vigenti sono state attuate nel nostro ordinamento dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che ha abrogato i provvedimenti attuative delle precedenti direttive comunitarie (3). La IV Direttiva non è stata ancora attuata; nella prima decade del mese di settembre 2015 c stato approvato lo schema di disegno di legge recante la delega al governo per il recepimento della direttiva (legge di delegazione europea 2015).
Le fonti normative di rango sub-primario sono costituite dai provvedimenti della Banca d’Italia (4) e delle altre Autorità di vigilanza, come IVASS e Consoli, oltre che dalle circolari emanate dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (5), e sono volte a diffondere tra gli operatori le indicazioni attuative delle disposizioni normative nazionali approvate in materia di antiriciclaggio e di contrasto al terrorismo; per parte loro, le categorie che aggregano i soggetti a cui la normativa impone obblighi hanno a loro volta elaborato circolari illustrative, direttive rivolte ai propri associati e agli appartenenti agli ordini professionali, sia in ambito europeo, sia in ambito nazionale.
Si deve poi annoverare un’ulteriore fonte che, soprattutto negli ultimi anni, si sta infoltendo, costituita dalla giurisprudenza, della Corte di Giustizia dell’Unione europea, della Corte europea dei diritti dell’uomo, delle Corti nazionali e delle autorità che vigilano sulla deontologia delle categorie professionali e imprenditoriali coinvolte nella lotta all’antiriciclaggio.
Preme rilevare, però, che la disciplina delle misure antiriciclaggio è associata ad altre normative rivolte a perseguire il medesimo scopo, e cioè le regole che istituiscono reati connessi con la circolazione illecita di beni, servizi e capitali, le regole rivolte a determinare il “tracciamento” di ogni operazione finanziaria che possa essere considerata rilevante per i medesimi fini, le regole per i controlli interni alle società (governance e trasparenza societaria), e le regole di natura tributaria sempre collegate con la circolazione di capitali.
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Luca Di Donna - Civilisti Italiani - Associazione per lo studio del Diritto Civile
- Relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
- Recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di « persone politicamente esposte » e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata.
- L. 5 luglio 1991, n. 197 e d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.
- Si vedano, a titolo meramente esemplificativo, il Provvedimento della Banca d’Italia del 10 marzo 2011 (recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono l’attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'alt. 7. co. 2, del d.lgs. n. 231/2007), la Comunicazione della Banca d'Italia del marzo 2012 (relativa alla esternalizzazione degli adempimenti antiriciclaggio: obblighi per gli operatori), il Provvedimento della Banca d’Italia del 30 gennaio 2013 (recante gli indicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico), il Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 (recante disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’art. 37, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 231/2007).
- Si vedano, a titolo meramente esemplificativo, la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 dicembre 2008 (avente ad oggetto: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 dicembre 2007 — Supplemento ordinario, n. 268 — Attuazione della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), la Circolare del Ministero dell’Economiu c delle Finanze del 12 ottobre 2009 (Circolare sull’operatività connessa con lo "scudo fiscale” di cui all’art. 13-bis del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, ai fini antiriciclaggio), la Circolare del Ministero dell'Economia c delle Finanze dell'11 ottobre 2010 (Circolare interpretativa per la segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell’alt. 41, co. 1, del d.lgs. n. 231/2007, come modificato dall'art. 36, co. 1, lett. b), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).