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La responsabilità civile delle Agenzie di Rating

Responsabilità civile e mercati finanziari

1. Informazione economica ed efficienza del mercato

Diverse sono le prospettive attraverso cui esaminare e risolvere i problemi della responsabilità civile nell’ambito dei mercati finanziari.

Attesa la globalizzazione dei mercati – in particolare la globalizzazione dei mercati finanziari posta in risalto dalla crisi che, negli ultimi anni, ha investito in modo inatteso e drammatico i sistemi economici dei Paesi occidentali – i rimedi utilizzabili dagli investitori rispetto ai comportamenti degli operatori si riproducono in forme e modi assai simili nei sistemi giuridici anche differenti tra loro per origini culturali e politiche, per struttura e funzionamento dei mercati, dei soggetti “regolatori” e delle corti.

Sì che nella letteratura giuridica di civil law come di common law l’accostamento tra la denominazione del settore considerato – “responsabilità civile” o torts – e mercati finanziari dà luogo a connessioni immediate, evidenti e coincidenti, alludendo di volta in volta a fattispecie quali la responsabilità degli intermediari finanziari, la responsabilità da insider trading, la responsabilità 

delle società di revisione, la responsabilità degli emittenti da prospetto informativo, la responsabilità degli analisti finanziari e dei giornalisti finanziari, la responsabilità degli amministratori e dei componenti dei collegi sindacali, nonché, non da ultima, la responsabilità delle agenzie di rating

Tutti queste fattispecie di responsabilità attengono alla circolazione di informazioni economiche sul mercato finanziario primario e sul mercato finanziario secondario, colta nella sua dimensione patologica, che è rappresentata dalla trasmissione di notizie erronee o incomplete o fuorvianti.

I diversi piani e i differenti livelli in cui operano i protagonisti dei mercati sono collegati dalla necessità degli investitori di usufruire di informazioni corrette e complete sui prodotti finanziari che vengono collocati dagli emittenti, nonché di ogni altra informazione utile alla formazione della loro volontà di investire.

Tale esigenza è presente e rilevante nel mercato primario, caratterizzato dal fatto che sono gli stessi emittenti che provvedono a vendere i titoli direttamente agli investitori (cd. issuer transactions), con l’obiettivo di realizzare quell’accrescimento del capitale che serve ad incrementare la loro capacità di business; ma anche il mercato secondario, in cui le operazioni di compravendita di titoli già emessi e collocati vengono poste in essere tra gli investitori (cd. trading transactions), ha bisogno di essere alimentato continuamente dalla diffusione di informazioni per garantire la regolare e trasparente continuità delle attività economiche

I soggetti che, per primi, sono deputati a promuovere e a garantire la circolazione delle informazioni sono quelli appena elencati ed, in particolare, gli intermediari finanziari che forniscono una certa varietà di servizi e di prodotti finanziari, tra i quali vanno considerati i cd. broker-dealers, che acquistano e vendono titoli per conto dei propri clienti, i consulenti di investimento, che forniscono informazioni e consulenze sugli investimenti, le società di investimento, inclusi i cd. mutual funds, che destinano il denaro raccolto tra gli investitori alla creazione di portafogli da quest’ultimi partecipati, le banche di investimento, che assistono e prestano consulenza agli emittenti nel collocamento dei propri prodotti finanziari, nonché le banche commerciali che offrono securities brokerage service; gli emittenti, che sono società, enti, istituzioni, ma anche governi e Stati, organizzazioni no-profit e mutual funds; i revisori, che hanno il compito precipuo di verificare e certificare i bilanci delle società, al fine di assicurare ai mercati e agli investitori la corrispondenza tra quanto dichiarato dagli emittenti e la reale condizione economico-finanziaria della società valutata; le agenzie di rating, che si occupano di analizzare la solidità e il merito di credito di un emittente o di un prodotto finanziario e, più specificamente, la capacità del soggetto o del titolo valutato di rimborsare il capitale investito e gli interessi maturati.

A tutti questi operatori occorre aggiungere gli analisti finanziari, che sono i soggetti preposti alla raccolta e alla rielaborazione delle informazioni reperite sui mercati, che confluiscono poi nei pareri e nei consigli di investimento, e i giornalisti finanziari, che affidano alle pagine dei giornali, ovvero agli altri mezzi di comunicazione, le proprie opinioni e valutazioni relativamente alle congiunture economiche, oppure alle condizioni in cui versano determinati operatori del mercato, o ai titoli che sono oggetto di negoziazione.

Ciascuno di questi soggetti è titolare di un patrimonio informativo che, sommato e condiviso con quello degli altri, contribuisce al corretto funzionamento dei mercati finanziari e alla prevenzione delle distorsioni che, normalmente, rappresentano la causa principale del market failure e la condizione prodromica dell’intervento statale riparatore, là dove lo Stato intenda intervenire direttamente con provvedimenti concernenti le operazioni economiche, anziché rimettersi alle competenze delle Autorità regolatrici

I mercati si considerano efficienti quando le informazioni economiche circolano in modo trasparente e completo e i prezzi riflettono, in modo esaustivo, ogni informazione disponibile al pubblico 

Certe volte, la comunicazione delle informazioni è oggetto di un obbligo imposto dalla legge, a cui non è possibile sottrarsi, pena l’applicazione delle sanzioni e dei rimedi specifici previsti dai diversi ordinamenti giuridici nazionali e questo è il caso, in particolare, della revisione obbligatoria, dei prospetti informativi e degli intermediari finanziari, che, nel nostro sistema giuridico, sono assoggettati alla disciplina specifica prevista dal Testo Unico della Finanza, introdotto con il d.lgs. n. 58/98 e successive modificazioni.

Altre volte, invece, il compito di informare viene assunto in forza di un accordo contrattuale, e la mancata esecuzione di questo compito è sanzionata secondo le regole della responsabilità contrattuale; il riferimento è, certamente, alla revisione volontaria, caratterizzata dall’assunzione da parte della società di revisione dell’obbligo di esaminare il bilancio della società revisionata, nonché alle valutazioni degli analisti finanziari, dei giornalisti economici e ancora delle società di rating.

Quest’ultime, ad esempio, nella maggior parte dei casi sono incaricate dal soggetto valutato di emettere un giudizio e ricevono un compenso, a titolo di controprestazione; quando il rating viene emesso secondo la modalità unsolicited, ossia spontaneamente da parte dell’agenzia e soltanto sulla base delle informazioni pubbliche raccolte sul mercato, ciò è l’effetto non di un obbligo specifico di fornire le informazioni bensì di una scelta ponderata e adottata unilateralmente dal rater.

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Prof. Luca Di Donna

BIBLIOTECA GIURIDICA - Raccolta da Guido Alpa e Paolo Zatti

La responsabilita' civile delle Agenzie di Rating