L'accrescimento
Capitolo Ventiduesimo
L’accrescimento
1. Nozione e funzione dell’istituto
Istituto "tipicamente romano" l’accrescimento affonda le sue radici nel diritto antico, il quale utilizzava l’espressione «ius adcrescendi» per intendere il diritto del coerede o del collegatario all’aumento delle quote ricevute in eredità o in legato con la c.d. quota vacante, ossia la quota che uno degli istituiti non aveva voluto o potuto accettare.
Secondo la concezione romana, maturata principalmente nella consuetudine e nella giurisprudenza, ciascun erede o legatario aveva diritto all’intera eredità o legato, ma soffriva della limitazione dovuta alla concorrenza del diritto degli altri eredi o legatari sugli stessi beni.
La comunione si riduceva e la quota ideale del coerede o del collegatario si espandeva quando veniva menp la chiamata di un altro erede o di un altro legatario.
Già all’epoca l’istituto dell’accrescimento era previsto sia nel rapporto tra coeredi che in quello fra collegatari, sia nelle successioni testamentarie sia in quelle legittime e trovava applicazione anche per il caso del legato di usufrutto.
Le condizioni di operatività dell’accrescimento fra coeredi erano la vacanza della quota, che avveniva quando il coerede non voleva accettare
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Da "Le Successioni" - Dottrina Casi Sistemi - opera diretta da Enrico del Prato - Zanichelli Editore
