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Tutela del danneggiato da prodotti difettosi nel diritto comunitario di luca di donna

TUTELA DEL DANNEGGIATO DA PRODOTTI DIFETTOSI NEL DIRITTO COMUNITARIO di LUCA DI DONNA 
dal testo:


CORTE GIUST. CEE, 25.4.2002, n. C-154/ r 2000 
INADEMPIMENTO DI UNO STATO - DIRETTIVA 85/374/CEE - RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI - TRASPOSIZIONE NON CORRETTA 
La Repubblica ellenica non ha previsto, nella legge nazionale di trasposizione della direttiva del Consiglio 25.7.1985, 85/374/CEE, la franchigia di euro 500, stabilita dall'art. 9, lett. b), di tale direttiva e ha, pertanto, trasposto solo in parte l'art. 9, comma 1°, lett. b) , di tale direttiva. 

II 
CORTE GIUST. CEE, 25.4.2002, n. C-183/2000 
RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI -DIRETTIVA 85/374/CEE - RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI -RELAZIONE CON GLI ALTRI REGIMI DI RESPONSABILITÀ 
L'art. 13 della direttiva del Consiglio 1985, 85/374/CEE, deve essere interpretato nel senso che i diritti attribuiti dalla normativa di uno Stato membro ai danneggiati a causa di un prodotto difettoso, In forza di un regime generale di responsabilità basato sullo stesso fondamento della disciplina attuata dalla suddetta direttiva, possono essere limitati o ristretti In seguito al recepimento di quest'ultima nell'ordinamento giuridico interno del suddetto Stato. 
 
Nella causa C-154/2000, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Patakia, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro Repubblica ellenica, rappresentata dalle sig.re A. Samoni-Rantou, G. Alexaki e S. Vodina, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo previsto nella legge nazionale di trasposizione della direttiva del Consi-glio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvícinamentb delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29), la franchigia di euro 500 stabilita dall'art. 9, lett. b), di tale direttiva, ha trasposto solo in parte l'art. 9, primo comma, lett. b), di tale direttiva, ha trasposto solo in parte la suddetta disposizione, LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, S. von Bahr, D.A.O. Edward, A. La Pergola e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore vista la relazione d'udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 20 settembre 2001, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 ottobre 2001, ha pronunciato la seguente Sentenza. 1. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 25 aprile 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 226 CE, un ri-corso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo previsto nella legge nazionale di trasposizione della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al [...] 

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Prof. Luca Di Donna