Obblighi informativi precontrattuali e tutela del consumatore - Luca Di Donna
LUCA DI DONNA - Obblighi informativi precontrattuali e tutela del consumatore
Sommario: 1. Premessa. — 2. Il disegno legislativo del codice civile del 1942. — 3. I rimedi a disposizione del consumatore in caso di violazione degli obblighi informativi precontrattuali. — 4. Le prospettive di armonizzazione del diritto contrattuale europeo.
1. Premessa
Gli obblighi di informazione precontrattuale assolvono alla duplice funzione di tutelare il consumatore in un mercato caratterizzato dalla distribuzione di prodotti complessi, dalla sempre più frequente predisposizione unilaterale delle condizioni contrattuali ad opera della parte contrattuale "forte", il professionista, e dall'asimmetria informativa e di riequilibrare il rapporto tra le parti nella fase antecedente alla conclusione del contratto.
L'attività informativa precontrattuale consiste nell'insieme delle informazioni che il professionista è tenuto a comunicare al consumatore nel periodo delle trattative e della formazione del contratto, al fine di consentire alla parte contrattuale "debole" di venire a conoscenza delle informazioni essenziali alla conclusione del contratto e di formarsi e manifestare un consenso negoziale "cosciente".
La fase della trattativa, pertanto, risulta caratterizzata, oltre che dalla discussione e dalla negoziazione dei contenuti del futuro accordo contrattuale, anche dall'obbligo del professionista di porre la controparte nella condizione di determinarsi in modo consapevole alla stipulazione del contratto. Il professionista deve, quindi, informare in modo adeguato il consumatore, eventualmente consegnandogli una nota o un documento informativo e, in taluni casi, anticipandogli una bozza del testo del contratto, affinché questi possa leggere le clausole prima di sotto-
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