La disciplina degli obblighi informativi precontrattuali nella direttiva sul credito al consumo
SOMMARIO: 1. Una premessa. 2. Le informazioni precontrattuali prescritte dall'art. 5 della Dir. 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008. 3. L'inadempimento degli obblighi informativi precontrattuali e i rimedi. 4. Conclusioni. -
1. Una premessa.
Il 22 dicembre 1986 il Consiglio delle Comunità europee ha approvato la. Dir. 87/102/CEE, relativa ai ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo. Tale direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento, insieme alla direttiva del Consiglio 90/88/CEE del 22 febbraio 1990, sul TAEG, dagli artt. 18 e segg. della L. 19 febbraio 1992,.n. 142 (c.d. legge comunitaria per il 1991), le cui disposizioni sono poi confluite nel Testo Unico delle leggi in materia bancaria e cre-ditizia (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni), agli artt. 121-126, contenuti nel Titolo VI, rubricato "Trasparenza delle condizioni contrattuali"... La Dir. 87/102/CEE è stata modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/7/CE, del 16 febbraio 1998, attualmente ancora non recepita nel nostro ordinamento.
Il Parlamento europeo ed il Consiglio, in data 23 aprile 2008, hanno approvato la Dir. 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato quella precedente. Il nuovo testo è volto a realizzare la piena armonizzazione della normativa sul credito al consumo, al fine di contribuire alla sottostante rapporto di conto corrente bancario alla luce dell'autonomia di quest'ultimo dall'altro rapporto negoziale: Cass., 13 aprile 2006, n. 8711, ivi. 29 Ma in senso contrario è stato sostenuto che non può essere impedito ai poteri di autodeterminazione di rendere esplicitamente autonomo il mutuo dalla vendita con l'esito di far sempre ricadere sul mutuatario íl rischio della mancata consegna delbene oggetto di finanziamento, similmente a quanto accade in tema di locazione finanziaria. Ne discenderebbe che «in presenza di clausola che escluda in modo palese il collegamento negoziale, il contratto di mutuo rimane estraneo alle vicende che interessano quello di ven-dita ed ilmutuatario, il quale non riceva l'autovettura dal venditore, non può opporre al mutuante l'eccezione di inadempimento per rifiutare il pagamento delle rate del mutuo»: Cass., 24 maggio 2003, n. 8253, in Dvd Aurum.
3° In ogni caso la giurisprudenza comunitaria, con riguardo al previgente art. 11, n. 2, della Dir. 87/102/CEE, ha statuito che il patto di esclusiva tra venditore e finanziatore non costituisce un presupposto necessario per l'esercizio delle azioni di diritto comune del consumatore contro il finanziatore stesso in caso d'inadempimento delle obbligazioni gravanti l'alienante al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente 'restituzione delle somme corrisposte al convenuto Corte giust. CE, 23 aprile 2009, in causa C-509/07, Scarpelli c. Neos Banca s.p.a., in Gazz.Uff. UE, 20 giugno 2009, C 141/13. I Per quanto riguarda la proposta di direttiva della Commissione delle Comunità europee, v. COM(2007) 546 definitivo, del 21 set-tembre 2007.
Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2010
A firma Prof. Avv. Luca Di Donna