lucadidonna.com Rss https://www.lucadidonna.com/ Avv. Luca Di Donna Professore Ordinario di Diritto Privato it-it Thu, 16 Mar 2023 18:41:21 +0000 Fri, 10 Oct 2014 00:00:00 +0000 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss Vida Feed 2.0 lucadidonna@ordineavvocatiroma.org (Prof. Avv. Luca Di Donna) lucadidonna@ordineavvocatiroma.org (Prof. Avv. Luca Di Donna) Mediacontent https://www.lucadidonna.com/vida/foto/logo.png lucadidonna.com Rss https://www.lucadidonna.com/ METAVERSO Nuova frontiera da affrontare https://www.lucadidonna.com/mc/503/metaverso-nuova-frontiera-da-affrontare

CONVEGNO

27 Marzo 2023 SALA CONFERENZE Dipartimento Jonico Taranto ORE 9,30 

Saluti Istituzionali
Paolo Pardolesi
Direttore Dipartimento Demetrio Martino
Prefetto di Taranto Rinaldo Melucci
Sindaco di Taranto Antonio F. Uricchio
Presidente ANVUR

I SESSIONE ore 10,00 II SESSIONE ore 15:00 

Introduce e modera Antonio Incampo Uniba

-Ugo Ruffolo Unibologna “Il Metaverso e l’ordinamento privatistico” -Roberto Pardolesi Luiss Roma “ Il meteverso preso sul serio. O no?”

-Laura Tafaro Uniba “Persona e Metaverso”

-Luca Di Donna La Sapienza “ L’etica e il metaverso”

-Massimo Granieri “Mataverso e processo: le nuove frontiere”

-Derrik de Kerckhove GP4AI “ Dal Metaverso alla metacittà

Introduce e modera Paolo Pardolesi Uniba

- Antonio F. Uricchio Presidente Onorario GP4AI “ Metaverso e fisco”

-Vincenzo Di Maggio Avvocato “Metaverso e processo”

- Fabio Dell’Aversa Scuola Superiore Meridionale “Metaverso e diritto d’autore: primi spunti di riflessione”

-Francesca Tempesta Osservatorio Sistemi ADR “La ricerca del personale nel Metaverso e il Recruiting potenziato dall’intelligenza artificiale”

- G. Battaglia “ Il metaverso nell’era dell’avvento del capitalismo neurale

- G.M. Bovenzi ” Metaverso nei mondi virtuali”

 

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Thu, 16 Mar 2023 18:41:21 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/503/metaverso-nuova-frontiera-da-affrontare lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
Congresso Giuridico Forense per l’aggiornamento professionale https://www.lucadidonna.com/mc/502/congresso-giuridico-forense-per-l-aggiornamento-professionale

I giorni 2, 3 e 4 Marzo 2023 presso l'Auditorium del Massimo in Via Massimiliano Massimo 1, Roma si svolgerà il Congresso Giuridico Forense per l'aggiornamento professionale.

Visualizza il programma completo del congresso

 

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Fri, 3 Mar 2023 17:49:38 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/502/congresso-giuridico-forense-per-l-aggiornamento-professionale lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
Presentazione del volume "Solidarietà Un principio normativo" https://www.lucadidonna.com/mc/501/presentazione-del-volume-solidarieta-un-principio-normativo

Giorno 23 Marzo 2023

Ore 17:15

Luogo Terrazza Prati -  Via Plinio, 44 Roma

Programma

Introduce e coordina Valerio Lemma Ordinario di Diritto dell'economia Università degli Studi “Guglielmo Marconi”

Interverranno Luca Di Donna Ordinario di Diritto privato Università La Sapienza di Roma, Giuseppe Di Taranto Professore Emerito di Storia dell'economia Università LUISS Guido Carli di Roma, Andrea Sacco Ginevri Ordinario di Diritto dell’economia Università Telematica UNINETTUNO, Illa Sabbatelli Ordinario di Diritto dell’economia Università Telematica San Raffaele Roma, Paolo Gaggero Ordinario di Diritto dell'economia Università La Sapienza di Roma.

A seguire cocktail di networking

Per partecipare è necessario registrarsi al seguente link 

Visualizza la locandina dell'evento

 

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Fri, 3 Mar 2023 17:30:21 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/501/presentazione-del-volume-solidarieta-un-principio-normativo lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
An outline of business law https://www.lucadidonna.com/mc/500/an-outline-of-business-law

The book debates the various topics of business law and contains text and materials regarding, more specifically, contracts, torts and economics.

Many relevant and actual topics are analyzed, as Gentlemen’s Agreements, Precontractual Information Duties, Disclosure in Negotiations, Credit Rating Agencies, with a specific focus on conflict of interests and liability for damages caused by CRA, Cyber Law, the New Contract, Robot Law.

A specific analysis has been done about the evolution of the new economy, about the globalisation’s effects on financial and banking system, about the influence on the markets of the new EU and international anti-money laundering legislation, and about the relevance of the consumer law, with specific regard to the New Deal for Consumers.

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Tue, 10 Jan 2023 18:15:01 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/500/an-outline-of-business-law lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
Evento Formativo La giustizia predittiva https://www.lucadidonna.com/mc/499/evento-formativo-la-giustizia-predittiva

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VELLETRI
SCUOLA FORENSE VELITERNA "ANTONELLA FABI" 


PRESENTANO 


EVENTO FORMATIVO "La giustizia predittiva" 

VENERDI 25 NOVEMBRE 2022
DALLE ORE 14:30 ALLE ORE 16:00
PRESSO L'AULA POLIFUNZIONALE DEL TRIBUNALE DI VELLETRI 

 

programma 

SALUTI 

  • Avv. Lia SIMONETTI Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri 
  • Avv. Valentina MANCINI Direttrice della Scuola Forense Veliterna "A. Fabi" 

INTRODUCE

  • Avv. Vincenzo BUTTACCHIO Coordinatore Area Civile Scuola Forense Veliterna "A. Fabi" 

RELATORE

  • Prof. Avv. Luca DI DONNA Professore Ordinario di Diritto Privato presso l'Universita La Sapienza 

 

Interventi programmati e dibattito: modera Avv. Alessandro VALERIO Consigliere dell'Ordine e Docente Area Procedura Civile 


Evento in fase di accreditamento 
Prenotazione sul sito dell'Ordine - Sezione Eventi https://ordineavvocativelletri.it/oav/eventi/ 

 

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Mon, 21 Nov 2022 17:53:38 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/499/evento-formativo-la-giustizia-predittiva lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
SIEDAS - VII Assemblea Nazionale 14-15-16-ottobre 2022 Palermo https://www.lucadidonna.com/mc/498/siedas---vii-assemblea-nazionale-14-15-16-ottobre-2022-palermo

SIEDAS

Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo
https://www.siedas.it/www.siedas.it

VII Assemblea Nazionale SIEDAS
14-15-16- Ottobre 2022 

PALERMO

 

Il Prof Luca Di Donna, Direttore del Master in Diritto privato europeo Università degli Studi di Roma "La Sapienza", é intervenuto giorno 15 Ottobre

Scarica il programma

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Mon, 17 Oct 2022 18:32:22 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/498/siedas---vii-assemblea-nazionale-14-15-16-ottobre-2022-palermo lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
Digitalization and Institutions - Summer School of the European Law School Network https://www.lucadidonna.com/mc/497/digitalization-and-institutions---summer-school-of-the-european-law-school-network

Digitalization and Institutions

Summer School of the European Law School Network

September 5th – 9 th, 2022

Athens

PROGRAMME

 

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Wed, 7 Sep 2022 17:50:18 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/497/digitalization-and-institutions---summer-school-of-the-european-law-school-network lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
UNIVERSITA’, PROFESSIONE FORENSE E MAGISTRATURA. QUALE FUTURO? https://www.lucadidonna.com/mc/496/universita--professione-forense-e-magistratura-quale-futuro

Il Consiglio Nazionale Forense, la Scuola Superiore dell’Avvocatura, il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza e il Master in Diritto privato europeo hanno organizzato il convegno su

UNIVERSITA’, PROFESSIONE FORENSE E MAGISTRATURA. QUALE FUTURO?


19 LUGLIO 2022 – AULA MAGNA – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA

scarica il programma

La partecipazione all’evento dà diritto a sei (6) crediti per la formazione continua degli avvocati
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Fri, 1 Jul 2022 18:07:28 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/496/universita--professione-forense-e-magistratura-quale-futuro lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE https://www.lucadidonna.com/mc/495/e-quindi-uscimmo-a-riveder-le-stelle

14 GIUGNO 2022 4:00 - 7:30 PM C

SCINTILLE DIGITALI E PROSPETTIVE TECNICO-GIURIDICHE DELLA PROSSIMA RIVOLUZIONE ENERGETICA

Università degli studi di Firenze

MODERA

PROF.SSA Marisaria Maugeri
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANI

SALUTI DI BENVENUTO

PROF. Andrea Simoncini
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

OPENING ADDRESS

Valeria Amendola
DIREZIONE GENERALE PER L’APPROVVIGIONAMENTO, L’EFFICIENZA E LA COMPETITIVITÀ ENERGETICA [AECE] DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Sara Roversi
FUTURE FOOD INSTITUTE

Georgia Magno
BAKER HUGHEST

CLOSING REMARKS

PROF. Guido Alpa
UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA”, ROMA

SPEAKERS

Supporting technology development energy pre-seed and seed startups through Angel investment platforms
Segei Arkhipov
ENERGY LEADERS COMMUNITY

Razionalizzazione delle risorse e nuovi strumenti giuridici: le comunità energetiche
PROF. Luigi Balestra
UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Financial regulation and regulation of electricity: European aspects
PROF. Thierry Bonneau
UNIVERSITÉ PARIS-PANTHÉON-ASSAS

L’efficientamento energetico dell’infrastruttura aeroportuale
PROF. Alfonso Celotto
UNIVERSITÀ ROMA TRE

Verso un sistema integrato dell’energia in Europa: sfide e opportunità
Ilaria Conti
FLORENCE SCHOOL OF REGULATION ROBERT SCHUMAN CENTRE FOR ADVANCED STUDIES – EUI

L’effetto della AI sulla transizione energetica
PROF. Luca Di Donna
UNIVERSITÀ ROMA LA SAPIENZA

Legal problems with the definition of an electricity storage
PROF. Ulrich Ehricke
UNIVERSITÄT ZU KÖLN

Sostenibilità digitale e sostenibilità ambientale, o di una possibile e crescente sinergia?
PROF. Ettore M. Lombardi
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

Rivoluzione elettrica e diritto penale
PROF. Michele Papa
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

Mercati europei energetici ed elettrici nel 2030: tra sfide digitali e di mix energetico
Pietro Rabassi
NORD POOL AS

Chi vincerà la guerra energetica tra blockchains?
PROF. Paolo Tasca
UNIVERSITY COLLEGE LONDON

Per partecipare clicca qui

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Fri, 10 Jun 2022 19:11:52 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/495/e-quindi-uscimmo-a-riveder-le-stelle lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
Evento formativo -Intelligenza artificiale e responsabilità civile- https://www.lucadidonna.com/mc/494/evento-formativo--intelligenza-artificiale-e-responsabilita-civile-

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VELLETRI
SCUOLA FORENSE VELITERNA "ANTONELLA FABI"

PRESENTANO

EVENTO FORMATIVO
"Intelligenza artificiale e responsabilità civile"

 

MERCOLEDI' 23 MARZO 2022
DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 18:00

PRESSO L'AULA POLIFUNZIONALE DEL TRIBUNALE DI VELLETRI

SALUTI

Avv. Lia SIMONETTI
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri

Avv. Valentina MANCINI
Presidente della Scuola Forense Veliterna "A. Fabi"

INTRODUCE

Avv. Vincenzo BUTTACCHIO
Coordinatore Area Civile Scuola Forense Veliterna "A. Fabi"

RELATORE

Prof. Avv. Luca DI DONNA
Professore Ordinario di Diritto privato presso l'Università La Sapienza

Verranno riconosciuti: 2 crediti formativi ordinari
Prenotazione presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine

 

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Wed, 9 Mar 2022 17:32:44 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/494/evento-formativo--intelligenza-artificiale-e-responsabilita-civile- lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
Digitalization and Institutions https://www.lucadidonna.com/mc/493/digitalization-and-institutions

Digitalization and Institutions

Summer School of the European Law School Network

September 5th – 9 th, 2022 

Athens

Download the programme

 

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Thu, 3 Mar 2022 18:31:09 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/493/digitalization-and-institutions lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
Esame avvocato 2.0 https://www.lucadidonna.com/mc/492/esame-avvocato-20

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
Unione Praticanti Avvocati
ESAME AVVOCATO 2.0:
DISCIPLINA E ISTRUZIONI OPERATIVE PER I CANDIDATI DELLA SESSIONE 2021 DELL'ESAME DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE


Venerdì 11 marzo 2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.30
Diretta Streaming tramite il Canale Youtube dell'Ordine degli Avvocati di Roma


Indirizzo di saluto
Avv. Antonino Galletti
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma


Modera
Avv. Claudia Majolo
Presidente dell'Unione Praticanti Avvocati


Relatori
Avv. Vincenzo Di Maggio
Consigliere del Consiglio Nazionale Forense


Avv. Ciro Falanga
Presidente della 1° sottocommissione della Corte d'Appello di Napoli nella sessione 2020 dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense


Prof. Avv. Luca Di Donna
Presidente della 1°Sottocommissione della Corte d'Appello di Roma nella sessione 2020 dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense


Avv. Ambra Giovene
Presidente della 1 Sottocommissione della Corte d'Appello di Roma nella sessione 2021 dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense


Avv. Leonardo Salvemini
Vice Presidente della 1° sottocommissione della Corte d'Appello di Milano nella sessione 2021 dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense e membro della Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia per la sessione 2020


Avv. Marcello Perillo
Presidente della 1°Sottocommissione della Corte d'Appello di Milano nella sessione 2020 dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense


Avv. Alessandra Caricato
Presidente della 1°Sottocommissione della Corte d'Appello di Milano nella sessione 2021 dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense


Avv. Raffaele Bizzarro
Presidente della 1°Sottocommissione della Corte d'Appello di Napoli nella sessione 2021 dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense

Ai partecipanti Iscritti presso l'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, collegati tramite piattaforma Youtube ai sensi del Regolamento di Formazione a Distanza, saranno riconosciuti n. 3 crediti formativi ordinari.
Si prega di prendere visione del Regolamento tecnico F.A.D. pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ordine.
Ricordiamo che il link per partecipare all'evento sarà inviato tramite e-mail e tramite Pec esclusivamente a chi risulterà registrato all'evento.
Posti disponibili 600.
Per motivi organizzativi, le iscrizioni al convegno chiuderanno inderogabilmente alle ore 10:00 del giorno dello svolgimento dell'evento.

Il Consigliere Segretario
Mario Scialla


Il Presidente
Antonino Galletti

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Tue, 1 Mar 2022 19:15:26 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/492/esame-avvocato-20 lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN DIRITTO PRIVATO EUROPEO https://www.lucadidonna.com/mc/491/master-universitario-di-ii-livello--in-diritto-privato-europeo

Università La Sapienza
Dipartimento di Scienze Giuridiche

 

Il Prof. Avv. Anton Giulio Lana

terrà una lezione dal titolo:


Riflessi nell’ordinamento civilistico italiano della giurisprudenza della corte EDU
 

INTRODUCE

Il Prof. Luca Di Donna
Professore Ordinario di Diritto Privato

Venerdì 18 febbraio 2022
Ore 14:00-16:30


Sala delle lauree
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Roma “La Sapienza”
Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma

 

Sarà disponibile anche il collegamento su google meet

l Direttore del Master
Prof. Luca Di Donna

 

 

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Fri, 18 Feb 2022 18:32:39 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/491/master-universitario-di-ii-livello--in-diritto-privato-europeo lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
Inaugurazione del master universitario di II livello in diritto privato europeo https://www.lucadidonna.com/mc/490/inaugurazione-del-master-universitario-di-ii-livello-in-diritto-privato-europeo

Prof. Luca Di Donna

Professore Ordinario di Diritto Privato 

Introduzione 
 

Prof. Guido Alpa 

Professore Emerito di Diritto Civile

La modifica degli artt. 9 e 41 Cost .,
la tutela dell’ambiente e il principio di sostenibilità 

 

Prof. Francesco Capriglione  

Professore Emerito di Diritto Dell’Economia

Problemi attuali del diritto bancario 

 

 
VENERDÌ 11 FEBBRAIO 2022 - ORE 15:00

Aula Pietro Bonfante, Sezione di Diritto Romano (III piano)
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Roma “La Sapienza”
Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma 

 

Su meet: https://meet.google.com/tiu-tpkw-osa 

 

Il Direttore del Master
Prof. Luca Di Donna

Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Luisa Avitabile

Il Direttore del Dottorato
Prof.ssa Laura Moscati

 

Scarica la locandina in PDF

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Fri, 11 Feb 2022 17:45:28 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/490/inaugurazione-del-master-universitario-di-ii-livello-in-diritto-privato-europeo lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
Progetto Ponte - Giurisprudenza si presenta https://www.lucadidonna.com/mc/489/-progetto-ponte---giurisprudenza-si-presenta

Per prenotazioni al webinar inviare mail alla Segreteria didattica di Facoltà (didattica.giurisprudenza@uniroma1.it) avendo cura di indicare la Scuola, il numero di studenti partecipanti e il docente di riferimento.
Accedere il giorno 4 febbraio 2021 ore 9.30 al link di riferimento:

https://uniroma1.zoom.us/j/92848378025?pwd=bnJGT0MydHlNbEwyc2ppd1p2R0dGZz09
ID riunione: 928 4837 8025
Passcode: ius2020

Modera la Prof.ssa Maria Ambrosio

- Ore 9.30: Saluti del Preside della Facoltà, Prof. Oliviero Diliberto;
- Ore 10.00: Presentazione della Facoltà e dei corsi di studio:
- Corso di laurea magistrale a ciclo unico LMG 01 Giurisprudenza, a cura della Prof.ssa Roberta Tiscini, Presidente del Corso;
- Corso di laurea triennale L 14 in Diritto e Amministrazione Pubblica, a cura del Prof. Gianluca Scarchillo, Presidente del Corso;
- Corso di laurea magistrale specialistica (biennale) LM90 European Studies, a cura del Prof. Luca Di Donna, Presidente del Corso;
- Corso di laurea magistrale specialistica (biennale) in Risorse Umane, Scienze del Lavoro e Innovazione, a cura del Prof. Ilario Alvino, Presidente del Corso;
- Ore 10.45: Presentazione delle Relazioni internazionali, a cura della Prof.ssa Laura Moscati;
- Ore 11.00: Presentazione progetto Erasmus, a cura del prof. Gianluca Scarchillo; 
- Ore 11.10: Introduzione allo studio del diritto, a cura dei Proff. Enrico del Prato/Franco Vallocchia;
- Ore 11.30: Lezione tipo “Carcere e pena oggi”, a cura del Prof. Pasquale Bronzo;
- Ore 11.50: Segreteria Didattica – Iscrizione - Servizi didattici, tutorato, orientamento, percorsi formativi e placement
- Ore 12.05: Esperienze degli studenti di Facoltà

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Tue, 1 Feb 2022 19:00:00 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/489/-progetto-ponte---giurisprudenza-si-presenta lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
We, Robot https://www.lucadidonna.com/mc/488/we-robot

We, Robot ideato e realizzato dai Rappresentanti degli Studenti dell’associazione Vento di Cambiamento-Fenix presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi La Sapienza di Roma, è un progetto vincitore del Bando “Iniziativa culturale e sociale” messo in piedi dall’Ateneo “La Sapienza”.

Come il titolo può far intendere, lo scopo è analizzare insieme ad esperti  di vari settori disciplinari, specialmente giuridici, l’impatto che la Robotica sta avendo in alcuni rami della nostra società.

Ecco quindi : il trade-off etico che emerge, le tutele giuridiche connesse, i diritti fondamentali e lo stesso modo di legiferare, il modo di ripensare ad alcune categorie giuridiche esistenti.

Ed è per questo che poi, in particolare, si è scelto (forse arbitrariamente?) di focalizzare l’attenzione di questo progetto, su due specifici (sono nell’apparente finitezza della definizione) e più importanti (solo ad avviso di chi lo ha pensato) settori applicativi della robotica:

  1. L’etica
  2. La Legge 

 
Il progetto si articolerà quindi in due momenti chiave, individuati da due convegni, così pensati e distribuiti:

  • 3 Aprile: “Roboetica, Post-Umanesimo e Diritti Fondamentali”.
  • 9 Aprile: “Robotics and Law: status giuridico, responsabilità civile dei robot e data protection” 

I Convegni si rivolgono agli studenti allo scopo di:

- rendere consapevoli e coscienti di come la tecnologia stia condizionando la nostra realtà quotidiana.

- analizzare alcune delle conseguenze che la Robotica porta con sé, dal punto di vista etico e giuridico.

- indicare il rapporto positivo che dovrebbe intercorrere da una parte tra progettista/produttore/utente di robot e legislatore, e dall’altra queste macchine intelligenti: non solo norme negative, dunque, ma la complessa relazione che collega gli umani ai loro artefatti intelligenti e autonomi. 
 
E’ voler capire lo stato delle cose. 


 

WE ROBOT A.A. 2018/2019 
______________________________________________________________________________________ 
 
9 APRILE 2019 
 
ROBOTICS AND LAW
STATUS GIURIDICO, RESPONSABILITÀ CIVILE DEI ROBOT E DATA PROTECTION

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
AULA CALASSO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

Ore 14.00 - Saluti di benvenuto 
 
Prof. Gaudio Eugenio Rettore della Sapienza Università di Roma 
 
Prof. Paolo Ridola Preside Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Roma La Sapienza 
 

Ore 14.30 – Introduce e modera 
 
Antonio Iossa Rappresentante degli studenti – delegato e coordinatore progetto  “We robot” 
 

Ore 14.45 - Gli interventi dei Relatori 
 
Avv. Luca Bolognini* Presidente dell’Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati (IIP) 
 
Prof. Andrea Bertolini Ricercatore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. 
 
Prof.sa Guido Alpa Professore ordinario della facoltà di legge presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
 
Prof. Gianluca Scarchillo Professore Associato della facoltà di legge presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
 
Prof. Luca di Donna Professore ordinario della facoltà di legge presso l’università degli studi di Roma “La Sapienza” 
 

Ore 17:00 – Q&A Ore 17:30 – Chiusura lavori 
 
Antonio Iossa Coordinatore del progetto             

 
Ma Pinocchio, se è anch’egli fatto di legno come gli altri burattini, è però fatto di un legno diverso, forse di quella pianta uomo, di cui parlava l’Alfieri. Pinocchio non ha dei fili che lo tirano, Pinocchio è nato sotto il segno della libertà, Pinocchio è un burattino che si è già fatto uomo, e non è invece un uomo ridotto all’automatismo di movimenti di un burattino, per timore e per disciplina”.  V. FROSINI, La filosofia politica di Pinocchio, Roma, 1990, p. 64

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Thu, 21 Mar 2019 16:52:58 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/488/we-robot lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
Codice di Diritto Privato Europeo https://www.lucadidonna.com/mc/487/codice-di-diritto-privato-europeo

Codice di Diritto Privato Europeo

Luca di Donna

VOL1 Ordinamento dell'Unione Europea e Diritto Interno - Diritto dei Dati Personali - Diritto dei Consumatori - Diritto dei Contratti - Adr - Concorrenza

VOL.2 Diritto Bancario e Intermediazione Finanziaria - Assicurazioni - Progetti di Uniformazione e Armonizzazione del Diritto Privato Europeo.

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Tue, 12 Feb 2019 19:19:55 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/487/codice-di-diritto-privato-europeo lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
Presidente della Commissione Spin off e Start up https://www.lucadidonna.com/mc/486/presidente-della-commissione-spin-off-e-start-up

Un incarico nuovo che mi riempie d'orgoglio.

Con decreto del 18/01/2019 il Magnifico Rettore dell'Università La Sapienza di Roma mi ha conferito l'incarico di Presidente della Commissione Spin off e Start up.

Come sempre mi dedicherò con impegno e dedizione cercando di portare il mio know how al servizio della commissione ed a servizio delle idee imprenditoriali dei giovani

Luca Di Donna

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Tue, 12 Feb 2019 19:10:35 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/486/presidente-della-commissione-spin-off-e-start-up lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
La responsabilità civile delle agenzie di rating. Mercato finanziario, allocazione dei rischi e tutela dell’investitore https://www.lucadidonna.com/mc/485/la-responsabilita-civile-delle-agenzie-di-rating-mercato-finanziario-allocazione-dei-rischi-e-tutela-dellinvestitore

Luca Di Donna

La responsabilità civile delle agenzie di rating. Mercato finanziario, allocazione dei rischi e tutela dell'investitore

CEDAM, 2012

 

Il volume di Luca Di Donna rappresenta uno tra i testi di riferimento per comprendere il funzionamento delle agenzie di rating e, più in generale, il ruolo dell’informazione finanziaria nel mercato. Il libro è stato pubblicato sul finire della crisi originata dai mutui subprime, ciononostante, l’autore si slega dalla contingenza al fine di analizzare l’agere di detti operatori economici tenendo conto di una dimensione temporale più ampia.

Il volume è, a distanza di qualche anno dalla sua pubblicazione, estremamente attuale dal momento che mette in luce le contraddizioni e le criticità del sistema, cui non si è ancora posto rimedio. Nel testo l’autore muove le proprie considerazioni dall’analisi del ruolo dell’informazione finanziaria nel mercato. L’autore, inoltre, confronta i modelli di responsabilità extracontrattuale già previsti per altri operatori economici. Non mancano i riferimenti storici che guidano il lettore verso la comprensione delle ragioni che hanno determinato la genesi del rating. L’autore analizza tutti i testi normativi che regolano la materia e offre anche uno spunto comparatistico, approfondendo la responsabilità delle agenzie di rating nell’ordinamento giuridico statunitense. Il quinto e ultimo capitolo, che è dedicato all’analisi dei confini della responsabilità extracontrattuale delle agenzie di rating, offre molteplici spunti e analizza criticamente i testi normativi di riferimento e quelli in fase di adozione; difatti, è molto interessante la disamina dell’art. 35bis della proposta di Regolamento UE – che rimarrà pressoché immutata in fase di adozione- n. 462/2013.

Il testo, che come si è già detto offre molti spunti critici, realizza un interessante connubio tra le categorie tipiche del diritto civile, il diritto finanziario e quello internazionale; ne deriva una disamina ampia e completa di un tema che, negli ultimi dieci anni, non ha smesso di appassionare l’opinione pubblica, i giuristi e gli economisti.

 

 Pubblicato a firma Anna Maria Pancallo su  treccani.it 

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Tue, 27 Nov 2018 19:00:29 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/485/la-responsabilita-civile-delle-agenzie-di-rating-mercato-finanziario-allocazione-dei-rischi-e-tutela-dellinvestitore lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
Verso nuove forme di tutela dei consumatori tra New Deal for Consumers e strumenti digitali di empowerment https://www.lucadidonna.com/mc/484/verso-nuove-forme-di-tutela-dei-consumatori-tra-new-deal-for-consumers-e-strumenti-digitali-di-empowerment

ICom 
Istituto per la competitività

ROUNDTABLE
Verso nuove forme di tutela dei consumatori tra New Deal for Consumers e strumenti digitali di empowerment


Martedì 13 novembre 2018, ore 16:30 - 19:30
Roma, Sede I-Com, Piazza dei Santi Apostoli 66

PROGRAMMA RISERVATO

Ore 16:30 - APERTURA
Stefano DA EMPOLI, Presidente I-Com

Ore 16:40 - INTRODUZIONE I-COM
Silvia COMPAGNUCCI, Direttore Area Digitale I-Com

Ore 17:00 - RELAZIONI INIZIALI
Stefano EPIFANI, Professore di Tecnologie per la Comunicazione d’Impresa Sapienza Università di Roma
Come la digitalizzazione sta modificando consapevolezza e tutela dei consumatori: possibili scenari futuri
Luca DI DONNA, Professore di Diritto Privato Europeo Sapienza Università di Roma
Il New Deal for Consumers proposto dalla Commissione europea e la possibile riforma della class action in Italia: possibili impatti


Ore 17:30 - DIBATTITO
Luisa CRISIGIOVANNI, Segretario generale Altroconsumo
Francesco LUONGO, Presidente Movimento Difesa del Cittadino
Francesca MOCCIA, Vice Segretario generale Cittadinanzattiva
Maria PISANÒ, Direttore Centro Europeo Consumatori Italia
Leonardo SANTI, Head Of Regulatory Affairs E.ON
Mauro VERGARI, Responsabile Ufficio Studi, Ricerche e InnovazionI ADICONSUM
Sergio VEROLI, Presidente Consumers’ Forum


Ore 18:30 - IL PUNTO DI VISTA DELLE AUTORITÀ
Lucilla ASCIANO, Direttore in Staff Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio Banca d’Italia
Elena BELLIZZI, Capo Servizio Tutela del Consumatore IVASS
Katia GALLO, Responsabile Ufficio Diritti degli Utenti ART
Roberto MALAMAN, Direttore Advocacy Consumatori e Utenti ARERA
Luigi MONTUORI, Direttore Servizio relazioni internazionali e con l'Unione europea
Garante per la protezione dei dati personali
Mario STADERINI, Direttore Tutela dei consumatori AGCOM
Giovanni CALABRÒ, Direttore generale per la Tutela del Consumatore AGCM

Tel. 06 4740746
Fax 06 40402523
info@i-com.it

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Thu, 15 Nov 2018 17:02:30 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/484/verso-nuove-forme-di-tutela-dei-consumatori-tra-new-deal-for-consumers-e-strumenti-digitali-di-empowerment lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
The Role of Think Tanks in Addressing Foreign Policy Challenges / Italy https://www.lucadidonna.com/mc/483/the-role-of-think-tanks-in-addressing-foreign-policy-challenges--italy

The project will address the following themes in each city:
 
Washington, DC​September 23 29, 2018
Federal structure of the U.S. government
Insight into the variety of think tank approaches to foreign policy scholarship
Examples of think tank management
 
New York, New York​ September 29 October 3, 2018
Foreign and security policy interests in the Middle East
Academic centers as public policy institutions
Role and contribution of foreign policy journals
LIST OF PARTICIPANTS
 
Mr. Nicola ANCARANI
Advisor on Terrorism and Immigration, ICSA
 
​Mr. Luca DI DONNA
​Advisor on National Security, Intelligence, Cybersecurity and Terrorism, ICSA
 
​Ambassador Paolo DIONISI
​Director, International Relations, and Scientific Advisor, ICSA
 
Mr. Davide ROSSETTI
​Advisor on Defense and Security, ICSA

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Tue, 25 Sep 2018 17:25:07 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/483/the-role-of-think-tanks-in-addressing-foreign-policy-challenges--italy lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
Confcommercio-Professioni, cos’è e a cosa serve https://www.lucadidonna.com/mc/482/confcommercio-professioni-cose-e-a-cosa-serve

Nella sede di Confcommercio nazionale ha preso vita l’atto costitutivo della Federazione di settore Confcommercio-Professioni. Nato nel 2016 come articolazione organizzativa interna di Confcommercio-Imprese per l'Italia, in questi tre anni Confcommercio Professioni è diventato una struttura di rappresentanza di interesse nazionale per il settore di riferimento all’interno del sistema di Confcommercio. È quanto si legge in una nota di Confcommercio-Imprese per l’Italia.

Il primo mandato di presidenza della Federazione - prosegue la nota - è stato conferito ad Anna Rita Fioroni, già coordinatrice nazionale di Confcommercio Professioni, che dichiara: "La Federazione delle professioni in Confcommercio è un traguardo importante e allo stesso tempo un punto di partenza per dare spazio a un nuovo modo di fare rappresentanza attenta ai mutamenti del mercato del lavoro e alla necessità di assegnare un ruolo chiave alle professioni che devono recuperare protagonismo sociale ed economico".

Associazioni nazionale di professionisti

La Federazione rappresenta circa 20mila professionisti e coordina in maniera unitaria le 14 associazioni nazionali di professionisti del sistema confederale costituenti la Federazione: Abi-Conf (amministratori beni immobili Confcommercio-imprese per l'italia), Adi (associazione per il disegno industriale), Aiap (associazione italiana design della comunicazione visiva), Aias (associazione professionale italiana ambiente sicurezza), Aifos (associazione italiana formatori della sicurezza sul lavoro), Aloeo (associazione laureati in ottica e optometria), Apaform (associazione professionale asfor dei formatori di management), confguide (federazione nazionale guide turistiche), Conpef (coordinamento nazionale periti ed esperti forensi), Federottica (federazione nazionale ottici optometristi), Fei federazione erboristi italiani, Italiaprofessioni (associazione dei professionisti), Pro4ict (associazione nazionale professionisti ict), Sipap (società italiana psicologi area professionale).

Fa parte della Federazione anche la Consulta del territorio costituita dai rappresentanti delle associazioni di professionisti che fanno capo alle organizzazioni territoriali di Confcommercio. In questo modo, Confcommercio Professioni interpreta la rappresentanza delle professioni mantenendo un forte legame con i territori e le rispettive peculiarità legate anche al diverso contesto competitivo.

 

Il Consiglio

I componenti del Consiglio di Confcommercio Professioni sono Andrea Tolomelli (Abi- Conf), Luciano Galimberti (Adi), Cinzia Ferrara (Aiap), Giancarlo Bianchi (Aias), Rocco Vitale (Aifos), Simone Santacatterina (Aloeo), Elio Borgonovi (Apaform), Paola Migliosi (Confguide), Francesco Matranga (Conpef), Domenico Brigida (Federottica), Angelo Di Muzio (Fei), Massimo Maria Molla (ItaliaProfessioni), Deborah Ghisolfi (Pro4ict), Pierluigi Policastro (Sipap).

In rappresentanza della Consulta del territorio sono componenti del Consiglio costituito Elisa Marcheselli, Gianluca Marchionne, Mauro Pantano, Alessandro Dagnino, Elio Piscitello, Luca Di Donna. È stato nominato coordinatore per i rapporti tra Consiglio e Consulta del territorio Aldo Bruzzone.

Articolo originale su panorama.it

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Tue, 25 Sep 2018 17:22:10 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/482/confcommercio-professioni-cose-e-a-cosa-serve lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
LUCA DI DONNA ENTRA NELLA CONSULTA NAZIONALE DI CONFCOMMERCIO PROFESSIONI https://www.lucadidonna.com/mc/481/luca-di-donna-entra-nella-consulta-nazionale-di-confcommercio-professioni

LUCA DI DONNA ENTRA NELLA CONSULTA NAZIONALE DI CONFCOMMERCIO PROFESSIONI
Con atto costituito siglato il 19 settembre, Confcommercio Professioni diventa una Federazione di settore che rappresenta circa 20.000 professionisti.

“La Federazione delle professioni in Confcommercio – ha dichiarato la neo Presidente Anna Rita Fioroni, già coordinatrice nazionale di Confcommercio Professioni – è un traguardo importante e allo stesso tempo un punto di partenza per dare spazio ad un nuovo modo di fare rappresentanza attenta ai mutamenti del mercato del lavoro e alla necessità di assegnare un ruolo chiave alle professioni che devono recuperare protagonismo sociale ed economico”.

Fa parte della Federazione anche la Consulta del territorio costituita dai rappresentanti delle associazioni di professionisti che fanno capo alle organizzazioni territoriali di Confcommercio. Tra i componenti della Consulta è stato eletto l’Avv. Luca Di Donna, Coordinatore di Confcommercio Professioni Roma e Professore Ordinario di diritto privato europeo presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

“Ringrazio la Presidente Nazionale di Confcommercio Professioni Annarita Fioroni per avermi proposto, insieme al collega Prof. Avv. Alessandro Dagnino nel comitato scientifico nazionale di Confcommercio Professioni di prossima costituzione” – ha dichiarato l’Avv. Di Donna– un comitato che curerà i rapporti con le Università e gli Enti di ricerca per studiare ed approfondire gli interventi legislativi utili per la tutela delle libere professioni in accordo con il quadro e le normative europee”.

 

Articolo originale su  confcommercioroma.it 

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Fri, 21 Sep 2018 18:21:26 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/481/luca-di-donna-entra-nella-consulta-nazionale-di-confcommercio-professioni lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
Consulta nazionale del Territorio Confcommercio Professioni - Luca Di Donna https://www.lucadidonna.com/mc/480/consulta-nazionale-del-territorio-confcommercio-professioni---luca-di-donna

Come Presidente di Confcommercio Professioni Roma oggi partecipo alla Consulta nazionale del Territorio Confcommercio Professioni. Grazie alla Presidente Nazionale di Confcommercio Professioni Annarita Fioroni per avermi proposto, insieme al collega Prof. Avv. Alessandro Dagnino nel comitato scientifico nazionale di Confcommercio Professioni di prossima costituzione....un comitato che curerà i rapporti con le Università e gli Enti di ricerca per studiare ed approfondire gli interventi legislativi utili per la tutela delle libere professioni in accordo con il quadro e le normative europee...

#confcommercioprofessioniroma #confcommercioroma 
#libereprofessioni
#confcommercio

Luca Di Donna

 

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Tue, 18 Sep 2018 17:52:52 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/480/consulta-nazionale-del-territorio-confcommercio-professioni---luca-di-donna lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
I rimedi nella fase precontrattuale - di Luca Di Donna https://www.lucadidonna.com/mc/479/i-rimedi-nella-fase-precontrattuale---di-luca-di-donna


SOMMARIO: 1. La disclosure nelle trattative. — 2. I rimedi applicati dalla giurisprudenza. — 3. Le soluzioni prospettate dal diritto privato europeo. 
1. L'obbligo di rivelazione è imposto dal legislatore comunitario e nazionale per garantire una tutela adeguata della parte debole del rapporto che, nelle fasi delle trattative e soprattutto della formazione del contratto, deve determinarsi con piena consapevolezza alla stipulazione del contratto e, quindi, per superare l'asimmetria informativa tra le parti tipica dei contratti conclusi per adesione o tramite l'adozione di moduli e formulari. La conoscenza delle informazioni rilevanti ed essenziali per la defini-zione dell'accordo è una circostanza imprenscindibile per ripartire tra i contraenti il rischio di errore e per evitare che il consumatore, il rispar-miatore o l'investitore siano costretti a subire e ad eseguire passivamente la volontà contrattuale della controparte. 

Prof. Avv. Luca Di Donna

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Mon, 10 Sep 2018 18:37:37 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/479/i-rimedi-nella-fase-precontrattuale---di-luca-di-donna lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
La disciplina degli obblighi informativi precontrattuali nella direttiva sul credito al consumo https://www.lucadidonna.com/mc/478/la-disciplina-degli-obblighi-informativi-precontrattuali-nella-direttiva-sul-credito-al-consumo-

SOMMARIO: 1. Una premessa. 2. Le informazioni precontrattuali prescritte dall'art. 5 della Dir. 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008. 3. L'inadempimento degli obblighi informativi precontrattuali e i rimedi. 4. Conclusioni. - 


1. Una premessa.

Il 22 dicembre 1986 il Consiglio delle Comunità europee ha approvato la. Dir. 87/102/CEE, relativa ai ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo. Tale direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento, insieme alla direttiva del Consiglio 90/88/CEE del 22 febbraio 1990, sul TAEG, dagli artt. 18 e segg. della L. 19 febbraio 1992,.n. 142 (c.d. legge comunitaria per il 1991), le cui disposizioni sono poi confluite nel Testo Unico delle leggi in materia bancaria e cre-ditizia (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni), agli artt. 121-126, contenuti nel Titolo VI, rubricato "Trasparenza delle condizioni contrattuali"... La Dir. 87/102/CEE è stata modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/7/CE, del 16 febbraio 1998, attualmente ancora non recepita nel nostro ordinamento.
Il Parlamento europeo ed il Consiglio, in data 23 aprile 2008, hanno approvato la Dir. 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato quella precedente. Il nuovo testo è volto a realizzare la piena armonizzazione della normativa sul credito al consumo, al fine di contribuire alla sottostante rapporto di conto corrente bancario alla luce dell'autonomia di quest'ultimo dall'altro rapporto negoziale: Cass., 13 aprile 2006, n. 8711, ivi. 29 Ma in senso contrario è stato sostenuto che non può essere impedito ai poteri di autodeterminazione di rendere esplicitamente autonomo il mutuo dalla vendita con l'esito di far sempre ricadere sul mutuatario íl rischio della mancata consegna delbene oggetto di finanziamento, similmente a quanto accade in tema di locazione finanziaria. Ne discenderebbe che «in presenza di clausola che escluda in modo palese il collegamento negoziale, il contratto di mutuo rimane estraneo alle vicende che interessano quello di ven-dita ed ilmutuatario, il quale non riceva l'autovettura dal venditore, non può opporre al mutuante l'eccezione di inadempimento per rifiutare il pagamento delle rate del mutuo»: Cass., 24 maggio 2003, n. 8253, in Dvd Aurum. 
3° In ogni caso la giurisprudenza comunitaria, con riguardo al previgente art. 11, n. 2, della Dir. 87/102/CEE, ha statuito che il patto di esclusiva tra venditore e finanziatore non costituisce un presupposto necessario per l'esercizio delle azioni di diritto comune del consumatore contro il finanziatore stesso in caso d'inadempimento delle obbligazioni gravanti l'alienante al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente 'restituzione delle somme corrisposte al convenuto Corte giust. CE, 23 aprile 2009, in causa C-509/07, Scarpelli c. Neos Banca s.p.a., in Gazz.Uff. UE, 20 giugno 2009, C 141/13. I Per quanto riguarda la proposta di direttiva della Commissione delle Comunità europee, v. COM(2007) 546 definitivo, del 21 set-tembre 2007. 
Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2010 

A firma Prof. Avv. Luca Di Donna 

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Wed, 5 Sep 2018 19:51:22 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/478/la-disciplina-degli-obblighi-informativi-precontrattuali-nella-direttiva-sul-credito-al-consumo- lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
The Liability of the Tobacco Industry for Damage Caused by Smoking. Legal Theories and Legal Fictions https://www.lucadidonna.com/mc/477/the-liability-of-the-tobacco-industry-for-damage-caused-by-smoking-legal-theories-and-legal-fictions

The Liability of the Tobacco Industry for Damage Caused by Smoking. Legal Theories and Legal Fictions

LUCA DI DONNA*

Abstract

The tendency of the jurisprudence and doctrine on the nature of the liability for damages sustained by the consumer of tobacco is incoherent and vague, since sometimes the victim is burdened by the harshest burden of proof based on fault, other times is helped by the recognition of strict liability of manufacturers.
In the latter case, the protection of victim is undoubtedly more effective, because the damages are recognized regardless of the evidence of the subjective element of the infringement and, in particular, of the cigarette manufacturer’s fault. Reaching this result has not been a easy route, and different legal systems have reacted with different legal arguments. In Italy the Supreme Court has recently put a full stop at the question, qualifying as “dangerous” the activity of production and trade oftobacco and applying, therefore, the rules devoted to govern this field which are devote to the liability of activities dangerous per se like mining or for the means used, like electric- ity. But this legal fiction is not always feasible.

1. From the Dangerousness of Tobacco Produects to the Dangerousness of the Manufacturing Process

Product liability in Italy is not a large field of tort law, like in U.S. or other big countries, notwithstanding the impress use of tobacco products, only recently reduced by State regulation and health care predictive devices. Notwithstanding, from a legal point of view, is extremely challenging, because it involves the most important items concerning the basis of liability: fault, strict liability, causality, assumption of risk, and “market share” liability. Most of these problems arise from comparative law, as this field has been developed decades before in U.S. and Ital- ian student and lawyers are very interested in doing researches and finding solutions for new questions in more developed countries.
At this very moment we can consider a huge literary production bur a small number of cases. Case law, usually not so relevant in the mentality and cultural tradition of southern European countries, now begin to emerge as the leading source of the development of the legal system.


* Research Professor, School of Law, University of Rome La Sapienza

 

Da European Business Law Review

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Wed, 5 Sep 2018 19:38:36 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/477/the-liability-of-the-tobacco-industry-for-damage-caused-by-smoking-legal-theories-and-legal-fictions lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
Obblighi informativi precontrattuali e tutela del consumatore - Luca Di Donna https://www.lucadidonna.com/mc/476/obblighi-informativi-precontrattuali-e-tutela-del-consumatore---luca-di-donna

LUCA DI DONNA - Obblighi informativi precontrattuali e tutela del consumatore 

Sommario: 1. Premessa. — 2. Il disegno legislativo del codice civile del 1942. — 3. I rimedi a disposizione del consumatore in caso di violazione degli obblighi informativi precontrattuali. — 4. Le prospettive di armonizzazione del diritto contrattuale europeo. 


1. Premessa 
Gli obblighi di informazione precontrattuale assolvono alla duplice funzione di tutelare il consumatore in un mercato caratterizzato dalla distribuzione di prodotti complessi, dalla sempre più frequente predisposizione unilaterale delle condizioni contrattuali ad opera della parte contrattuale "forte", il professionista, e dall'asimmetria informativa e di riequilibrare il rapporto tra le parti nella fase antecedente alla conclusione del contratto.

L'attività informativa precontrattuale consiste nell'insieme delle informazioni che il professionista è tenuto a comunicare al consumatore nel periodo delle trattative e della formazione del contratto, al fine di consentire alla parte contrattuale "debole" di venire a conoscenza delle informazioni essenziali alla conclusione del contratto e di formarsi e manifestare un consenso negoziale "cosciente".

La fase della trattativa, pertanto, risulta caratterizzata, oltre che dalla discussione e dalla negoziazione dei contenuti del futuro accordo contrattuale, anche dall'obbligo del professionista di porre la controparte nella condizione di determinarsi in modo consapevole alla stipulazione del contratto. Il professionista deve, quindi, informare in modo adeguato il consumatore, eventualmente consegnandogli una nota o un documento informativo e, in taluni casi, anticipandogli una bozza del testo del contratto, affinché questi possa leggere le clausole prima di sotto-
[...]

Codici di settore

Il diritto dei consumi
Aspetti e problemi
Edizioni scientifiche italiane

Prof. Luca Di Donna

 

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Mon, 20 Aug 2018 19:11:42 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/476/obblighi-informativi-precontrattuali-e-tutela-del-consumatore---luca-di-donna lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
Tutela del danneggiato da prodotti difettosi nel diritto comunitario di luca di donna https://www.lucadidonna.com/mc/475/tutela-del-danneggiato-da-prodotti-difettosi-nel-diritto-comunitario-di-luca-di-donna-

TUTELA DEL DANNEGGIATO DA PRODOTTI DIFETTOSI NEL DIRITTO COMUNITARIO di LUCA DI DONNA 
dal testo:


CORTE GIUST. CEE, 25.4.2002, n. C-154/ r 2000 
INADEMPIMENTO DI UNO STATO - DIRETTIVA 85/374/CEE - RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI - TRASPOSIZIONE NON CORRETTA 
La Repubblica ellenica non ha previsto, nella legge nazionale di trasposizione della direttiva del Consiglio 25.7.1985, 85/374/CEE, la franchigia di euro 500, stabilita dall'art. 9, lett. b), di tale direttiva e ha, pertanto, trasposto solo in parte l'art. 9, comma 1°, lett. b) , di tale direttiva. 

II 
CORTE GIUST. CEE, 25.4.2002, n. C-183/2000 
RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI -DIRETTIVA 85/374/CEE - RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI -RELAZIONE CON GLI ALTRI REGIMI DI RESPONSABILITÀ 
L'art. 13 della direttiva del Consiglio 1985, 85/374/CEE, deve essere interpretato nel senso che i diritti attribuiti dalla normativa di uno Stato membro ai danneggiati a causa di un prodotto difettoso, In forza di un regime generale di responsabilità basato sullo stesso fondamento della disciplina attuata dalla suddetta direttiva, possono essere limitati o ristretti In seguito al recepimento di quest'ultima nell'ordinamento giuridico interno del suddetto Stato. 
 
Nella causa C-154/2000, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Patakia, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro Repubblica ellenica, rappresentata dalle sig.re A. Samoni-Rantou, G. Alexaki e S. Vodina, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo previsto nella legge nazionale di trasposizione della direttiva del Consi-glio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvícinamentb delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29), la franchigia di euro 500 stabilita dall'art. 9, lett. b), di tale direttiva, ha trasposto solo in parte l'art. 9, primo comma, lett. b), di tale direttiva, ha trasposto solo in parte la suddetta disposizione, LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, S. von Bahr, D.A.O. Edward, A. La Pergola e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore vista la relazione d'udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 20 settembre 2001, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 ottobre 2001, ha pronunciato la seguente Sentenza. 1. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 25 aprile 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 226 CE, un ri-corso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo previsto nella legge nazionale di trasposizione della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al [...] 

La nuova giurisprudenza commentata
Casi scelti in tema di diritto privato europeo

Prof. Luca Di Donna

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Thu, 16 Aug 2018 19:06:30 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/475/tutela-del-danneggiato-da-prodotti-difettosi-nel-diritto-comunitario-di-luca-di-donna- lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
Difetto di informazioni e vizio di fabbricazione quali cause di responsabilità del produttore di Luca Di Donna https://www.lucadidonna.com/mc/474/difetto-di-informazioni-e-vizio-di-fabbricazione-quali-cause-di-responsabilita-del-produttore-di-luca-di-donna

DIFETTO DI INFORMAZIONI E VIZIO DI FABBRICAZIONE QUALI CAUSE DI RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE di LUCA DI DONNA 

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. Mancanza o in-completezza delle informazioni. — .3. Difetto di fabbricazione del prodotto. — 4. Sul risarcimento del danno morale. — 5. Sviluppi della disciplina della responsabilità del produttore.
 
1. INTRODUZIONE. Una svolta significativa nel processo di elaborazione della tutela del consumatore, nel settore dei prodotti difettosi, è stata segnata dall'approvazione del d.p.r. n. 224/1988, che ha attuato la direttiva comunita-ria del 25.7.1985, n. 374, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regola-mentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità del produttore di recente, queste disposizioni sono state trasposte nel codice del consumo. 
Entrato in vigore in data 23.10.2005 il d. le-gis. 6.9.2005, n. 206, le disposizioni contenute nel d.p.r. sono state abrogate e, sostanzialmen-te, riprodotte negli artt. 114 ss. del codice del consumo (3). Nei primi anni di applicazione si registrano pochi casi di responsabilità del produttore ne-gli annali della giurisprudenza (4). Tra le ragioni del modesto impiego della di-sciplina è possibile annoverare: a) il fatto che la realtà europea non conosce gli strumenti propri dell'esperienza nordamericana, quali la jury, la legittimità del contingency fee unita al-l' American mie, l'entità dei rimedi (i danni punitivi); b) il carattere suppletivo della disci-plina dí attuazione della direttiva comunitaria produce una sorta di «ibrido» tra questa e il diritto comune: il danneggiato da prodotto di-fettoso, infatti, ha possibilità di scelta tra l'ap-plicazione delle regole speciali e quelle gene-rali; e) vi sono poi motivazioni di ordine socio-logico e culturale, come, ad esempio, la ten-denza a colpevolizzare l'utilizzatore del pro-dotto (5). Tuttavia, negli ultimi tempi e successivamente alla comparsa del codice del consumo, si è assistito ad una sorta di revirement 

Estratto de "La nuova giurispudenza civile commentata" n7-8 agosto 2008 anno XXIV  edizioni CEDAM

Prof. Luca Di Donna

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Tue, 7 Aug 2018 18:54:46 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/474/difetto-di-informazioni-e-vizio-di-fabbricazione-quali-cause-di-responsabilita-del-produttore-di-luca-di-donna lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
Obblighi Informativi precontrattuali https://www.lucadidonna.com/mc/470/obblighi-informativi-precontrattuali

INTRODUZIONE 
Sommario : 1 Delimitazione del campo di indagine. — 2. Prospettive dell'indagine. — 3. Classificazioni degli obblighi informativi.

I. Delimitazione dei campo di indagine. 

Il campo di indagine di questa ricerca si articola in due parti. La prima parte, oggetto delle pagine seguenti, riguarda gli obblighi informativi precontrattuali previsti da provvedimenti normativi rivolti a tutelare il consumatore. 
La seconda parte, affidata ad un lavoro che è in corso di svolgimento, riguarda gli obblighi informativi precontrattuali nei rapporti tra professionisti. 
Gli obblighi informativi che hanno l'obiettivo di tutelare il consumatore sono attualmente oggetto di un'imponente opera di ricognizione, sistemazione, integrazione e correzione che ha preso avvio da iniziative sorte in ambito accademicoe poi raccolte dagli organi comunitari negli anni successivi ed è stata alimentata da una partecipazione corale allo studio e all'analisi di questa novità da parte della dottrina formatasi nelle diverse esperienze dei Paesi Membri del-l'Unione europea. Gli obblighi informativi tra professionisti — salve le regole ordinarie — segnano una produzione normativa più contenuta e una elaborazione dottrinale e giurisprudenziale meno imponente, anche se spesso il professionista che si trova in situazione di dipendenza eco-nomica dalla sua controparte si considera « parte debole » alla stregua del consumatore.  

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Prof. Luca Di Donna

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Sun, 5 Aug 2018 20:04:47 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/470/obblighi-informativi-precontrattuali lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
Agenzie di Rating e regolazione dei Mercati Finanziari https://www.lucadidonna.com/mc/472/agenzie-di-rating-e-regolazione-dei-mercati-finanziari

13. AGENZIE DI RATING E REGOLAZIONE DEI MERCATI FINANZIARI 
LUCA DI DONNA 
Sommario:

1. Introduzione.

2. Tecniche e metodi di risoluzione dei conflitto di interessi.

3. Rating e tutela del risparmio: nuovi profili di responsabilità.

3.1. La regolamentazione statunitense dell'attività di rating.

3.2. La regolamentazione europea del rating

3.3. Gli elementi costitutivi dell'atto illecito compiuto dalle agenzie di rating.

3.4. L'orientamento giurisprudenziale delle Corti statunitensi.

3.5. L'orientamento giurisprudenziale delle Corti nazionali.

4. Conclusioni. 


1. Introduzione.

Le agenzie di rating sono operatori del mercato finanziario, aventi natura di società di diritto privato, che emettono giudizi sintetici sul merito di credito di un emittente e/o sul grado di rischiosità di un prodotto finanziario , esprimendo il voto sui debiti sovrani e sui titoli di enti pubblici e privati. 

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Prof. Luca Di Donna

 

ISTITUTI DI DIRITTO CIVILE Collana diretta da Guido Alpa 
LA RESPONSABILITÀ D'IMPRESA 
a cura di Guido Alpa e Giuseppe Conte 
GIUFFRE EDITORE 

 

 

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Fri, 3 Aug 2018 20:19:07 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/472/agenzie-di-rating-e-regolazione-dei-mercati-finanziari lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
Nasce Confcommercio Professioni Roma, Luca Di Donna nominato coordinatore https://www.lucadidonna.com/mc/473/nasce-confcommercio-professioni-roma-luca-di-donna-nominato-coordinatore

Una new entry in Confcommercio Roma. Martedì 31 luglio è stata presentata ufficialmente Confcommercio Professioni Roma che accoglie e rappresenta l’esercito delle partite IVA, dei lavoratori autonomi e dei freelance della Capitale.

“Siamo lieti di battezzare la nascita di Confcommercio Professioni Roma all’interno del nostro sistema – ha detto il Commissario di Confcommercio Roma Renato Borghi – Le professioni, ordinistiche e non, hanno un ruolo sempre più determinante nella crescita economica del nostro territorio”.

“Abbiamo sentito l’esigenza di costituire Confcommercio Professioni Roma – ha spiegato Anna Rita Fioroni, Coordinatrice Nazionale di Confcommercio Professioni – per dare una rappresentanza forte e radicata sul territorio ai professionisti che oggi si trovano a fare i conti con le esigenze mutevoli di un mercato in perenne evoluzione.”

In Italia il numero dei professionisti supera la quota di 1 milioni e trecentomila unità, tra iscritti ad albi e non, e negli ultimi 6 anni le professioni hanno registrato un +14,8% mentre le nuove professioni, cioè quelle non ordinistiche come i freelance, sono arrivate addirittura a una percentuale di crescita superiore al 50%.

“Vogliamo essere un valido punto di riferimento per i lavoratori autonomi della Capitale – ha concluso il neo nominato coordinatore di Confcommercio Professioni Roma l’Avv. Luca Di Donna, Professore Ordinario di diritto privato europeo presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”– Metteremo a loro disposizione le nostre competenze, la nostra esperienza e la profonda conoscenza delle infinte sfaccettature di questo articolato e complesso settore”.


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Thu, 2 Aug 2018 16:46:58 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/473/nasce-confcommercio-professioni-roma-luca-di-donna-nominato-coordinatore lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
Il principio di responsabilità nel settore dei beni e dei servizi https://www.lucadidonna.com/mc/471/il-principio-di-responsabilita-nel-settore-dei-beni-e-dei-servizi-

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. La responsabilità oggettiva del produttore di beni. —3. La responsabilità per colpa del prestatore di servizi. — 4. Due modelli di responsabilità a confronto nella giurisprudenza. 


1. Premessa 
La funzione della responsabilità civile varia a seconda delle prospettive da cui la si considera e in base ai settori e alle materie che si prendono in considerazione, ma in fondo sottende una ratio comune a tutti i casi in cui sì è verificata una perdita di valore, la lesione di un bene o di un interesse tutelato dall'ordinamento: la selezione di danni risarcibili, la prevenzione o deterrence dei comportamenti illeciti e, in definitiva, la tutela della vittima dell'atto illecito.

Le diverse esigenze di protezione dei danneggiati sono incise dalla natura della responsabilità, oggettiva o per colpa e, quindi, dagli elementi costitutivi dell'illecito e dai rimedi esperibili dal soggetto che lamenta il pregiudizio. Coloro che si trovano in una posizione di mera soggezione ri-spetto alle valutazioni e alle decisioni di altri e che sono, perciò solo, maggiormente esposti al rischio di rimanere sopraffatti, necessitano di una tutela maggiore in termini di accesso alla giustizia, di ripartizione dell'onus probandi e di attuazione del diritto ad ottenere il ri-storo dei danni subiti e il ripristino della situazione qua ante. In materia di responsabilità civile, quindi, il percorso logico deve muovere dalla considerazione della finalità riparatoria e del li-vello di tutela che si intende garantire al danneggiato, per risalire alla costruzione del modello di responsabilità più adeguato al caso di specie'. Questo ragionamento deve essere applicato anche al caso della responsabilità del produttore di beni e a quello della responsabilità del prestatore di servizi, al fine di individuare, in entrambi i casi, il 
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Tratto da : Rivista italiana per le scienze giuridiche Anno 2014 numero speciale

Prof. Avvocato Luca Di Donna

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Wed, 1 Aug 2018 00:00:00 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/471/il-principio-di-responsabilita-nel-settore-dei-beni-e-dei-servizi- lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
L’accrescimento https://www.lucadidonna.com/mc/469/laccrescimento

Capitolo Ventiduesimo

L’accrescimento

di Luca Di Donna

 

1. Nozione e funzione dell’istituto

Istituto "tipicamente romano" l’accrescimento affonda le sue radici nel diritto antico, il quale utilizzava l’espressione «ius adcrescendi» per in­tendere il diritto del coerede o del collegatario all’aumento delle quote ricevute in eredità o in legato con la c.d. quota vacante, ossia la quota che uno degli istituiti non aveva voluto o potuto accettare.

Secondo la concezione romana, maturata principalmente nella con­suetudine e nella giurisprudenza, ciascun erede o legatario aveva diritto all’intera eredità o legato, ma soffriva della limitazione dovuta alla con­correnza del diritto degli altri eredi o legatari sugli stessi beni.

La comunione si riduceva e la quota ideale del coerede o del collega­tario si espandeva quando veniva menp la chiamata di un altro erede o di un altro legatario.

Già all’epoca l’istituto dell’accrescimento era previsto sia nel rappor­to tra coeredi che in quello fra collegatari, sia nelle successioni testamen­tarie sia in quelle legittime e trovava applicazione anche per il caso del legato di usufrutto.

Le condizioni di operatività dell’accrescimento fra coeredi erano la vacanza della quota, che avveniva quando il coerede non voleva accettare

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Da "Le Successioni" - Dottrina Casi Sistemi - opera diretta da Enrico del Prato - Zanichelli Editore

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Fri, 20 Jul 2018 19:09:06 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/469/laccrescimento lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
La responsabilità civile delle Agenzie di Rating https://www.lucadidonna.com/mc/466/la-responsabilita-civile-delle-agenzie-di-rating

Responsabilità civile e mercati finanziari

1. Informazione economica ed efficienza del mercato

Diverse sono le prospettive attraverso cui esaminare e risolvere i problemi della responsabilità civile nell’ambito dei mercati finanziari.

Attesa la globalizzazione dei mercati – in particolare la globalizzazione dei mercati finanziari posta in risalto dalla crisi che, negli ultimi anni, ha investito in modo inatteso e drammatico i sistemi economici dei Paesi occidentali – i rimedi utilizzabili dagli investitori rispetto ai comportamenti degli operatori si riproducono in forme e modi assai simili nei sistemi giuridici anche differenti tra loro per origini culturali e politiche, per struttura e funzionamento dei mercati, dei soggetti “regolatori” e delle corti.

Sì che nella letteratura giuridica di civil law come di common law l’accostamento tra la denominazione del settore considerato – “responsabilità civile” o torts – e mercati finanziari dà luogo a connessioni immediate, evidenti e coincidenti, alludendo di volta in volta a fattispecie quali la responsabilità degli intermediari finanziari, la responsabilità da insider trading, la responsabilità 

delle società di revisione, la responsabilità degli emittenti da prospetto informativo, la responsabilità degli analisti finanziari e dei giornalisti finanziari, la responsabilità degli amministratori e dei componenti dei collegi sindacali, nonché, non da ultima, la responsabilità delle agenzie di rating

Tutti queste fattispecie di responsabilità attengono alla circolazione di informazioni economiche sul mercato finanziario primario e sul mercato finanziario secondario, colta nella sua dimensione patologica, che è rappresentata dalla trasmissione di notizie erronee o incomplete o fuorvianti.

I diversi piani e i differenti livelli in cui operano i protagonisti dei mercati sono collegati dalla necessità degli investitori di usufruire di informazioni corrette e complete sui prodotti finanziari che vengono collocati dagli emittenti, nonché di ogni altra informazione utile alla formazione della loro volontà di investire.

Tale esigenza è presente e rilevante nel mercato primario, caratterizzato dal fatto che sono gli stessi emittenti che provvedono a vendere i titoli direttamente agli investitori (cd. issuer transactions), con l’obiettivo di realizzare quell’accrescimento del capitale che serve ad incrementare la loro capacità di business; ma anche il mercato secondario, in cui le operazioni di compravendita di titoli già emessi e collocati vengono poste in essere tra gli investitori (cd. trading transactions), ha bisogno di essere alimentato continuamente dalla diffusione di informazioni per garantire la regolare e trasparente continuità delle attività economiche

I soggetti che, per primi, sono deputati a promuovere e a garantire la circolazione delle informazioni sono quelli appena elencati ed, in particolare, gli intermediari finanziari che forniscono una certa varietà di servizi e di prodotti finanziari, tra i quali vanno considerati i cd. broker-dealers, che acquistano e vendono titoli per conto dei propri clienti, i consulenti di investimento, che forniscono informazioni e consulenze sugli investimenti, le società di investimento, inclusi i cd. mutual funds, che destinano il denaro raccolto tra gli investitori alla creazione di portafogli da quest’ultimi partecipati, le banche di investimento, che assistono e prestano consulenza agli emittenti nel collocamento dei propri prodotti finanziari, nonché le banche commerciali che offrono securities brokerage service; gli emittenti, che sono società, enti, istituzioni, ma anche governi e Stati, organizzazioni no-profit e mutual funds; i revisori, che hanno il compito precipuo di verificare e certificare i bilanci delle società, al fine di assicurare ai mercati e agli investitori la corrispondenza tra quanto dichiarato dagli emittenti e la reale condizione economico-finanziaria della società valutata; le agenzie di rating, che si occupano di analizzare la solidità e il merito di credito di un emittente o di un prodotto finanziario e, più specificamente, la capacità del soggetto o del titolo valutato di rimborsare il capitale investito e gli interessi maturati.

A tutti questi operatori occorre aggiungere gli analisti finanziari, che sono i soggetti preposti alla raccolta e alla rielaborazione delle informazioni reperite sui mercati, che confluiscono poi nei pareri e nei consigli di investimento, e i giornalisti finanziari, che affidano alle pagine dei giornali, ovvero agli altri mezzi di comunicazione, le proprie opinioni e valutazioni relativamente alle congiunture economiche, oppure alle condizioni in cui versano determinati operatori del mercato, o ai titoli che sono oggetto di negoziazione.

Ciascuno di questi soggetti è titolare di un patrimonio informativo che, sommato e condiviso con quello degli altri, contribuisce al corretto funzionamento dei mercati finanziari e alla prevenzione delle distorsioni che, normalmente, rappresentano la causa principale del market failure e la condizione prodromica dell’intervento statale riparatore, là dove lo Stato intenda intervenire direttamente con provvedimenti concernenti le operazioni economiche, anziché rimettersi alle competenze delle Autorità regolatrici

I mercati si considerano efficienti quando le informazioni economiche circolano in modo trasparente e completo e i prezzi riflettono, in modo esaustivo, ogni informazione disponibile al pubblico 

Certe volte, la comunicazione delle informazioni è oggetto di un obbligo imposto dalla legge, a cui non è possibile sottrarsi, pena l’applicazione delle sanzioni e dei rimedi specifici previsti dai diversi ordinamenti giuridici nazionali e questo è il caso, in particolare, della revisione obbligatoria, dei prospetti informativi e degli intermediari finanziari, che, nel nostro sistema giuridico, sono assoggettati alla disciplina specifica prevista dal Testo Unico della Finanza, introdotto con il d.lgs. n. 58/98 e successive modificazioni.

Altre volte, invece, il compito di informare viene assunto in forza di un accordo contrattuale, e la mancata esecuzione di questo compito è sanzionata secondo le regole della responsabilità contrattuale; il riferimento è, certamente, alla revisione volontaria, caratterizzata dall’assunzione da parte della società di revisione dell’obbligo di esaminare il bilancio della società revisionata, nonché alle valutazioni degli analisti finanziari, dei giornalisti economici e ancora delle società di rating.

Quest’ultime, ad esempio, nella maggior parte dei casi sono incaricate dal soggetto valutato di emettere un giudizio e ricevono un compenso, a titolo di controprestazione; quando il rating viene emesso secondo la modalità unsolicited, ossia spontaneamente da parte dell’agenzia e soltanto sulla base delle informazioni pubbliche raccolte sul mercato, ciò è l’effetto non di un obbligo specifico di fornire le informazioni bensì di una scelta ponderata e adottata unilateralmente dal rater.

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Prof. Luca Di Donna

BIBLIOTECA GIURIDICA - Raccolta da Guido Alpa e Paolo Zatti

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Wed, 27 Jun 2018 19:10:15 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/466/la-responsabilita-civile-delle-agenzie-di-rating lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
Lezione - State aid and subsidies (I parte) https://www.lucadidonna.com/mc/465/lezione---state-aid-and-subsidies-i-parte

DOTTORATO DI RICERCA IN AUTONOMIA PRIVATA, IMPRESA, LAVORO  E TUTELA DEI DIRITTI NELLA PROSPETTIVA EUROPEA E INTERNAZIONALE
SEZIONE REALTÀ E RADICI DEL DIRITTO PRIVATO EUROPEO 

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN DIRITTO PRIVATO EUROPEO

XVI edizione 

 
Il Prof. Andrea Biondi 

Professor of European Union Law at King's College London 
 
terrà una lezione su 
 
 
State aid and subsidies (I parte)

 

Introduce

Prof. Luca Di Donna

Ordinario di Diritto Privato Europeo 
 
 
MARTEDÌ 19 GIUGNO 2018 ORE 15
Sala di lettura dell’Istituto di Diritto Internazionale
Sapienza - Facoltà di Giurisprudenza 

Scarica la locandina in PDF

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Wed, 13 Jun 2018 16:54:04 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/465/lezione---state-aid-and-subsidies-i-parte lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
Lezione - La vigilanza collaborativa negli appalti pubblici e il commissariamento delle imprese https://www.lucadidonna.com/mc/464/lezione---la-vigilanza-collaborativa-negli-appalti-pubblici-e-il-commissariamento-delle-imprese-

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO  IN DIRITTO PRIVATO EUROPEO

XVI edizione
Anno Accademico 2017/2018 


PAOLO CANAPARO
Vice Prefetto 

terrà presso la nostra Facoltà una lezione in tema di: 

La vigilanza collaborativa negli appalti pubblici e il commissariamento delle imprese

Introduce

Luca Di Donna

Ordinario di Diritto Privato Europeo
Sapienza – Università di Roma 

 
 Sabato 16 giugno 2018, ore 9 Aula V
Facoltà di Giurisprudenza 

Scarica la locandina in PDF

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Wed, 13 Jun 2018 16:47:14 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/464/lezione---la-vigilanza-collaborativa-negli-appalti-pubblici-e-il-commissariamento-delle-imprese- lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
Sapienza - Università di Roma - Lezione di Paolo Canaparo https://www.lucadidonna.com/mc/463/sapienza---universita-di-roma---lezione-di-paolo-canaparo

SAPIENZA
UNIVERSITA' DI ROMA
MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO
IN DIRITTO PRIVATO EUROPEO
XVI edizione
Anno Accademico 2017/2018

Paolo Canaparo
Vice Prefetto

terrà presso la nostra Facoltà una lezione in tema di:

La tutela della legalità nel settore degli appalti pubblici: i presidi anti-corruzione e antimafia, i patti di integrità e i codici etici

Introduce

Luca Di Donna

Ordinario di Diritto Privato Europeo
Sapienza - Università di Roma

Sabato 26 maggio 2018, ore 9
Sala delle Lauree
Facoltà di Giurisprudenza

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Mon, 28 May 2018 17:09:14 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/463/sapienza---universita-di-roma---lezione-di-paolo-canaparo lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
Pene per l’individuo e pene per l’ente https://www.lucadidonna.com/mc/461/pene-per-lindividuo-e-pene-per-lente

Convegno presso l’Università Sapienza di Roma in memoria di Giuliano Vassalli.
Facoltà di giurisprudenza – aula Calasso 25-26 maggio 2018  

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Sessione IV – Venerdì pomeriggio, ore 17:30

Tavola rotonda

Le prospettive di sviluppo del sistema sanzionatorio nell’ottica del diritto civile e del diritto amministrativo

Presidente: Prof. Adolfo Di Majo (Emerito di Diritto civile – Università Roma Tre) 

Prof.ssa Luisa Avitabile (Ordinario di Filosofia del diritto – Università Sapienza di Roma)

Prof. Nicola Boccella (Ordinario di Economia politica – Università Sapienza di Roma)

Prof. Marcello Clarich (Ordinario di Diritto amministrativo – Università Sapienza di Roma)

Prof. Luca Di Donna (Ordinario di Diritto privato – Università Sapienza di Roma)

Prof. Claudio Scognamiglio (Ordinario di Diritto privato – Università di Roma Tor Vergata)

Cena sociale, ore 19:30 

[..]

Scarica il programma completo del convegno
 

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Fri, 25 May 2018 16:28:34 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/461/pene-per-lindividuo-e-pene-per-lente lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
La disciplina dell’antiriciclaggio e gli obblighi dei professionisti https://www.lucadidonna.com/mc/460/la-disciplina-dellantiriciclaggio-e-gli-obblighi-dei-professionisti

1. L’iter legislativo.

Il quadro normativo in materia di antiriciclaggio è complesso e articolato, poiché è composto da fonti normative di rango primario, comunitarie e interne, da fonti normative di rango sub-primario, nonché dalle regole espresse dagli organismi rappresentativi delle categorie interessate dagli ob­blighi prescritti dalla disciplina de qua.

Tra le fonti primarie comunitarie è opportuno segnalare quelle attual­mente vigenti, ossia la direttiva n. 2005/60/CE, del 26 ottobre 2005 (1) e la direttiva n. 2006/70/CE, del 1° agosto 2006 (2), che restano in vigore fino al 26 giugno 2017, quando entrerà in vigore la IV Direttiva in materia, n. 2015/849, del 20 maggio 2015. Le precedenti direttive, ormai abrogate, che hanno rappresentato i primi interventi legislativi in materia, sono la direttiva n. 2001/97/CE, del 4 dicembre 2001 e la direttiva n. 91/308/CEE, del 10 giugno 1991.

Gli interventi del legislatore comunitario sono avvenuti per raccogliere le indicazioni contenute nelle raccomandazioni del GAFI, che sono state ema­nate per contrastare il riciclaggio dei proventi delle attività criminose e il finanziamento del terrorismo.

Il GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale), o FATF (Finan­cial Action Task Force), è un organismo internazionale costituito nel 1989, in occasione del Gl di Parigi, composto da trentaquattro Stati, due organizza­zioni regionali (Commissione europea e Consiglio di cooperazione del Golfo), nonché da osservatori (FMI, ECB, Banca Mondiale, Nazioni Unite, Europol, Egmont).

Tale organismo è stato fondato con lo scopo di monitorare il fenomeno del money laundering, di elaborare le strategie necessarie per prevenirlo e per combatterlo e, successivamente, a decorrere dal 2001, si è interessato altresì della lotta al finanziamento del terrorismo, fino a giungere, nel 2008, ad occuparsi del finanziamento delle armi di distruzione di massa.

Più specificamente, il GAFI osserva i diversi ordinamenti giuridici nazionali ed individua i paesi che presentano maggiori problemi nei propri sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e, a tale riguardo, predispone delle guide lines c dei documenti di best praclice volti a suggerire misure e provvedimenti più efficaci per contrastare tali attività illecite.

Il GAFI ha pubblicato una serie di raccomandazioni, che non sono giuridicamente vincolanti poiché hanno natura di soft Ittw, ma che sono state accolte con favore da un numero consistente di paesi e riconosciute come standard internazionali dalla Banca mondiale, dal Fondo monetario interna- zionale (FMI) e dal Consiglio di sicurezza dell’ONU. Tali raccomandazioni sono state redatte nel 1990 e sottoposte a revisione negli anni 1996,2001,2003 e 2012.

Le due direttive comunitarie vigenti sono state attuate nel nostro ordina­mento dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che ha abrogato i provvedimenti attuative delle precedenti direttive comunitarie (3). La IV Direttiva non è stata ancora attuata; nella prima decade del mese di settembre 2015 c stato approvato lo schema di disegno di legge recante la delega al governo per il recepimento della direttiva (legge di delegazione europea 2015).

Le fonti normative di rango sub-primario sono costituite dai provvedi­menti della Banca d’Italia (4) e delle altre Autorità di vigilanza, come IVASS e Consoli, oltre che dalle circolari emanate dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (5), e sono volte a diffondere tra gli operatori le indicazioni attuative delle disposizioni normative nazionali appro­vate in materia di antiriciclaggio e di contrasto al terrorismo; per parte loro, le categorie che aggregano i soggetti a cui la normativa impone obblighi hanno a loro volta elaborato circolari illustrative, direttive rivolte ai propri associati e agli appartenenti agli ordini professionali, sia in ambito europeo, sia in ambito nazionale.

Si deve poi annoverare un’ulteriore fonte che, soprattutto negli ultimi anni, si sta infoltendo, costituita dalla giurisprudenza, della Corte di Giustizia dell’Unione europea, della Corte europea dei diritti dell’uomo, delle Corti nazionali e delle autorità che vigilano sulla deontologia delle categorie profes­sionali e imprenditoriali coinvolte nella lotta all’antiriciclaggio.

Preme rilevare, però, che la disciplina delle misure antiriciclaggio è associata ad altre normative rivolte a perseguire il medesimo scopo, e cioè le regole che istituiscono reati connessi con la circolazione illecita di beni, servizi e capitali, le regole rivolte a determinare il “tracciamento” di ogni operazione finanziaria che possa essere considerata rilevante per i medesimi fini, le regole per i controlli interni alle società (governance e trasparenza societaria), e le regole di natura tributaria sempre collegate con la circolazione di capitali.

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Luca Di Donna Civilisti Italiani - Associazione per lo studio del Diritto Civile

 

  1. Relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
  2. Recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di « persone politicamente esposte » e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata.
  3. L. 5 luglio 1991, n. 197 e d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.
  4. Si vedano, a titolo meramente esemplificativo, il Provvedimento della Banca d’Italia del 10 marzo 2011 (recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono l’attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'alt. 7. co. 2, del d.lgs. n. 231/2007), la Comunicazione della Banca d'Italia del marzo 2012 (relativa alla esternalizzazione degli adempimenti antiriciclaggio: obblighi per gli operatori), il Provvedimento della Banca d’Italia del 30 gennaio 2013 (recante gli indicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico), il Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 (recante disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’art. 37, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 231/2007).
  5. Si vedano, a titolo meramente esemplificativo, la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 dicembre 2008 (avente ad oggetto: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 dicembre 2007 — Supplemento ordinario, n. 268 — Attuazione della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), la Circolare del Ministero dell’Economiu c delle Finanze del 12 ottobre 2009 (Circolare sull’operatività connessa con lo "scudo fiscale” di cui all’art. 13-bis del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, ai fini antiriciclaggio), la Circolare del Ministero dell'Economia c delle Finanze dell'11 ottobre 2010 (Circolare interpre­tativa per la segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell’alt. 41, co. 1, del d.lgs. n. 231/2007, come modificato dall'art. 36, co. 1, lett. b), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

 

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Sat, 19 May 2018 22:00:46 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/460/la-disciplina-dellantiriciclaggio-e-gli-obblighi-dei-professionisti lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
Novità interpretative in materia di responsabilità del produttore https://www.lucadidonna.com/mc/459/novita-interpretative-in-materia-di-responsabilita-del-produttore

L’analisi della più recente interpretazione giurisprudenziale della normativa comunitaria e nazionale in tema di responsabilità del produttore sollecita una riflessione sulla qualificazione della natura di tale responsabilità e consente di giungere alla conclusione che si tratta sempre di una responsabilità oggettiva, poiché il suo accertamento prescinde dalla prova della colpa del produttore, la quale tuttavia è espressa in termini di re­sponsabilità presunta, in quanto il danneggiato è gravato dall’onere di provare il collegamento causale tra il difetto e il danno e resta salva la prova liberatoria del produttore, che sarà esente da responsabilità se dimo­strerà il verificarsi di una delle cause di esclusione previste ex lege

 

I. Il caso

La Corte di Giustizia deH’Unione europea, con la sentenza n. 503 del 5 marzo 2015, si è pronunciata sulle domande di pronuncia pregiudiziale - proposte nell’ambito di due giudizi di cassazione dei quali erano parti Boston Scientific Medizintechnik GmbH, da un lato e gli enti di assicurazione sanitaria obbli­gatoria AOK Sachsen-Anhalt - Die Gesund- heitskasse (causa C-503/13) e Betriebskrankenkasse RWE (causa C-504/13), dall’altro lato - relative alla interpretazione degli articoli 1, 6, paragrafo 1, e 9, primo comma, lettera a), della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985.

In un primo caso, la G. Corporation, poi divenuta B.S. Corporation, società con sede a Saint-Paul (Stati Uniti), produceva e vendeva pacemaker e defibrilla­tori automatici impiantabili, che venivano importati e distribuiti in Germania dalla società G.

La società G., con lettera del 22 luglio 2005, se­gnalava ai medici curanti il fatto che un componente utilizzato per sigillare ermeticamente i pacemaker da essa commercializzati era soggetto ad un progressivo guasto, il quale avrebbe potuto determinare l’esauri­mento prematuro della batteria, con conseguente ar­resto della telemetria e/o della terapia per stimola­zione cardiaca.

Pertanto, la società G. raccomandava di provve­dere alla immediata sostituzione di tali dispositivi medici con altri non difettosi, che sarebbero stati for­niti ai medici senza oneri aggiuntivi, benché fosse or­mai decorso il periodo di tempo coperto dalla garan­zia del produttore.

Per tali ragioni, i due pazienti B. e W., assicurati con la compagnia AOK, nei mesi di settembre e no­­vembre 2005 sono stati sottoposti ad intervento chi­rurgico per effettuare la rimozione dei pacemaker di­fettosi e rimpianto dei nuovi dispositivi medici.

9. Successivamente all’intervento, la compagnia AOK, surrogatasi nei diritti di B. e W., adiva l’Am- tsgericht Stendal (Tribunale circoscrizionale di Sten­dali chiedendo la condanna di Boston Scientific Me­dizintechnik - società con cui si era fusa la società G. - al rimborso dei costi connessi alle operazioni di im­pianto dei primi pacemaker, aggiornati al giorno della loro sostituzione.

10. L’Amtsgericht Stendal ha accolto la domanda risarcitoria, con sentenza del 25 maggi 2011, che ve­niva prontamente appellata da Boston Scientific Me­dizintechnik, innanzi al Landgericht Stendal (Tribu­nale regionale di Stendal), il quale a sua volta re­spinto l’appello, con sentenza, che veniva impugnata con ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rin­vio.

In un secondo caso, la società G., con lettera del giugno 2005, comunicava ai medici curanti di aver rilevato che il funzionamento dei defibrillatori im­piantabili, da essa commercializzati, era compro­messo dal difetto di un componente di costruzione, il quale poteva limitarne gli effetti terapeutici. Più spe­cificamente, dall’analisi tecnica effettuata risultava che vi era il concreto rischio che T interruttore ma­gnetico di tali defibrillatori rimanesse bloccato in po­sizione chiusa, con la conseguenza che il trattamento delle aritmie ventricolari e atriali si poteva interrom­pere e i defibrillatori non avrebbero rilevato un’even­tuale alterazione del ritmo cardiaco potenzialmente letale e non avrebbero potuto emettere la scossa ne­cessaria per salvare la vita del paziente.

Pertanto, la società G. raccomandava ai medici di provvedere alla disattivazione dell’interruttore ma­gnetico dei defibrillatori difettosi, al fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli appena menzionate.

In data 2 marzo 2006, il defibrillatore automatico a suo tempo impiantato sul paziente F., assicurato presso la compagnia Betriebskrankenkasse RWE, ve­niva prontamente sostituito.

Con lettera del 31 agosto 2009, la Betriebskrank­enkasse RWE chiedeva a Boston Scientific Medizin- technik - società che si era fusa alla società G. - il rimborso dei costi dell’operazione effettuata dal suo assicurato, per sostituire il defibrillatore difettoso.

Non avendo ricevuto risposta, la compagnia Be­triebskrankenkasse RWE conveniva in giudizio la so­cietà Boston Scientific Medizintechnik, per sentirla condannare al risarcimento preteso e il Landgericht Dusseldorf (Tribunale regionale di Dusseldorf) ha accolto la domanda, con sentenza del 3 febbraio 2011; questa veniva appellata dalla società Boston Scientific Medizintechnik e l’Oberlandesgericht Dusseldorf (Corte d’appello di Dusseldorf) ha par­zialmente riformato la sentenza di primo grado. Per­tanto, la società Boston Scientific Medizintechnik proponeva ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio, chiedendo che la domanda della Betrieb­skrankenkasse RWE fosse integralmente respinta.

Il giudice del rinvio rilevava che la soluzione di entrambe le controversie dipendeva dall’accerta­mento del fatto che i pacemaker e i defibrillatori au­tomatici impiantati nei pazienti fossero considerati prodotti difettosi, secondo quanto disposto dalFart. 6, par. 1, della direttiva n. 85/374.

Pertanto, il Bundesgerichtshof ha deciso di so­spendere i giudizi e di sottoporre alla Corte di Giusti­zia le seguenti questioni pregiudiziali, formulate in termini simili nelle due cause C-503/13 e C-504/13: « 1) Se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 85/374 debba essere interpretato nel senso che un prodotto, laddove si tratti di un dispositivo medico impiantato nel corpo umano (nella presente fattispecie: un pace­maker e un defibrillatore automatico impiantabile), sia da considerarsi difettoso già per il fatto che pace­maker dello stesso gruppo presentino un rischio di guasto sensibilmente superiore (o qualora sia emerso un malfunzionamento in un numero considerevole di defibrillatori della stessa serie), ma nel dispositivo impiantato nel caso specifico non siano state riscon­trate anomalie; 2) Nell’ipotesi di risposta affermativa alla prima questione: Se le spese relative all’inter­vento di espianto del dispositivo e di impianto di un altro pacemaker (o di un altro defibrillatore) rientrino tra i danni causati da lesioni personali ai sensi degli articoli 1 e 9, primo comma, lettera a), della direttiva 85/374».

Con decisione del Presidente della Corte del 2 ot­tobre 2013, le cause C-503/13 e C-504/13 sono state riunite ai fini della fase scritta e orale del procedi­mento nonché della sentenza.

All’esito del giudizio, la Corte di Giustizia ha ri­tenuto che «1) L’articolo 6, paragrafo 1, della diret­tiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legisla­tive, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da pro­dotti difettosi, deve essere interpretato nel senso che f accertamento di un potenziale difetto dei prodotti appartenenti al medesimo gruppo o alla medesima serie di produzione, quali i pacemaker e i defibrilla­tori automatici impiantabili, consente di qualificare come difettoso un siffatto prodotto senza che occorra riscontrare il suddetto difetto in tale prodotto. 2) Gli articoli 1 e 9, primo comma, lettera a), della direttiva 85/374 devono essere interpretati nel senso che il danno causato da un’operazione chirurgica di sosti­tuzione di un prodotto difettoso, quale un pacemaker o un defibrillatore automatico impiantabile, costitui­sce un «danno causato dalla morte o da lesioni perso­nali», di cui è responsabile il produttore, qualora tale operazione sia necessaria per eliminare il difetto del prodotto interessato. Spetta al giudice del rinvio ve­rificare se tale condizione sia soddisfatta nei procedi­menti principali».

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LUCA DI DONNA , La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata

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Wed, 16 May 2018 20:45:05 +0000 https://www.lucadidonna.com/mc/459/novita-interpretative-in-materia-di-responsabilita-del-produttore lucadidonna@studiolegalealpa.it (Luca Di Donna Prof. Avv. )
GENTLEMEN’S AGREEMENTS https://www.lucadidonna.com/mc/458/gentlemen-s-agreements-

L’onore non si può togliere.
Si può solo perdere.

A. CECHOV

 

CAPITOLO PRIMO
IL GENTLEMEN’S AGREEMENT:
UNA FORMULA AMBIGUA DA DECODIFICARE

 

1. Terminologia, nozioni, classificazioni

Uno dei saggi più citati – e più travisati – del diritto contrattuale, nella letteratura basilare dell’analisi economica del diritto, è comparso sull’American Sociological Review esattamente mezzo secolo fa.
L’Autore, un giurista di grande sensibilità economica e sociale, muoveva da alcuni interrogativi inquietanti: quanto “serve” il diritto contrattuale? chi lo usa? quando e come?

Per consumare il tentativo di sciogliere queste complesse questioni e limitando la sua ricerca ai contratti conclusi tra operatori economici e, in particolare, tra produttori di beni, l’Autore prendeva in esame i comportamenti degli operatori economici, i quali normalmente non si preoccupano degli effetti giuridici dei loro atti, non si preoccupano di redigere contratti “completi” e, raramente, includono sanzioni di carattere giuridico per l’inadempimento degli impegni assunti, o includono nei contratti clausole di risoluzione delle controversie.
Questa constatazione era giustificata dal fatto che la programmazione di un’operazione economica e la prospettazione di sanzioni giuridiche non solo erano ritenute poco utili, ma addirittura potevano sortire effetti non desiderabili.
In questa analisi, la tesi di fondo era che quando le operazioni economiche sono programmate in modo compiuto e prevedono rimedi per l’inadempimento, i costi tendono a superare i profitti e solo chi svolge un ruolo decisionale nel rapporto contrattuale è in grado di capire se sia opportuno procedere secondo le tecniche consegnate dalla tradizione e rivestite di forme giuridiche codificate, oppure rinunciare all’impiego di strumenti formalmente rigidi e paludati, e adottare tecniche di contatto e di negoziazione più semplici, più rapide e non considerate elemento indefettibile della strategia degli affari.
Il contratto può essere dunque considerato come un mezzo di realizzazione – ma anche di controllo – delle operazioni economiche nelle organizzazioni di ampie dimensioni, oppure come un elemento di relazione con altri operatori economici o con il pubblico dei consumatori, in cui le forme giuridiche vengono in considerazione soltanto quando i rapporti si sono incrinati.
na tesi così suggestiva ha suscitato una sconfinata discussione. E si capisce.
L’approccio dell’analisi economica del diritto e dell’analisi sociologica dei rapporti veniva a dissacrare fondamento e ruolo dello strumento equiparabile ad un organo vitale in un sistema giuridico e in un’economia di mercato, al quale tradizioni mille narie in diversi contesti culturali, politici e sociali, hanno riservato una posizione dominante.
Questa ricerca tendeva anche a dimostrare che, nella prassi, gli operatori tendono a concludere l’affare piuttosto che non a costruirlo giuridicamente, che la maggior parte degli affari non presenta aspetti patologici e che, quindi, ciò che è importante è concludere l’affare, lasciando poi agli ordinamenti giuridici e ai loro interpreti il compito di risolvere le questioni che dovessero insorgere.
Per la verità, il bilanciamento tra i due estremi, da un lato l’indifferenza assoluta verso le forme giuridiche che certamente semplifica i rapporti ma non elimina i rischi e, dall’altro lato, la preoccupazione ossessiva di “giuridificare” ogni rapporto per poter prefigurare tutte le situazioni in cui le parti potrebbero trovarsi dall’atto della conclusione al termine della sua esecuzione, è molto difficile.
E, in ogni caso, non si può prescindere dalla distinzione dei diversi contesti in cui il problema deve essere esaminato e risolto, tenendo conto dello status degli operatori, dei mercati in cui essi svolgono la loro attività e del grado di flessibilità presentato dai diversi ordinamenti, in cui gli atti compiuti dagli operatori, e i loro comportamenti, sono qualificati secondo i criteri della “rilevanza giuridica”.
Ed occorre tener conto anche della scansione temporale in cui si svolgono i rapporti negoziali.
Vi sono ipotesi nelle quali gli operatori non intendono ancora vincolarsi, ma nello stesso tempo vogliono esplorare l’opportunità e la possibilità di addivenire ad un accordo vincolante.
Ecco perché agli interrogativi di Stewart Macauley si può rispondere in diverso modo. E per il caso che qui ci occupa, una risposta potrebbe essere questa: non sempre gli operatori intendono vincolarsi, ma preferiscono che la loro relazione rimanga ai limiti dell’ordinamento, non passi il confine dello spazio metagiuridico, potendo poi, sciolti i dubbi ancora insoluti dell’affare, tagliare il nodo gordiano e assumere un impegno definitivo e giuridicamente vincolante.

Le operazioni economiche effettuate nel mercato interno e, in particolare, quelle impiegate nei mercati internazionali, richiedono forme giuridiche flessibili e adattabili alle diverse esigenze; se si tratta poi di operazioni destinate a durare nel tempo, esse debbono piegarsi alle mutevoli circostanze che si possono verificare durante il percorso necessario alla realizzazione degli obiettivi stabiliti.
Il volume degli affari, la loro vincolatività nel sistema globale, la rapidità impressa agli scambi sono ormai caratteri tipici nel commercio.
La flessibilità e la malleabilità sono requisiti necessari e imprescindibili per avviare e sviluppare, in modo proficuo, accordi tra le parti e per definire i termini e le condizioni che esprimono i reciproci interessi.
E ciò, inevitabilmente, assume un rilievo maggiore e determinante laddove si tratti di smussare, comporre o conciliare tra loro interessi confliggenti, che necessitano di uno spazio temporale più ampio, per essere progettati e definiti, e di strutture scevre da rigidi formalismi, per essere gestiti nel modo più funzionale alla loro natura e alle loro finalità.
In questo senso, gli strumenti che gli operatori ricevono dalla tradizione del diritto contrattuale non sempre rispondono a queste esigenze, proprio perché costringono le parti a seguire regole stringenti la cui applicazione impedisce quella celerità e quella libertà che appartengono al commercio e, più in generale, al mercato.
Se si eccettuano i contratti istantanei e i cc.dd. scambi senza accordo, e si considerano piuttosto i rapporti fra imprenditori a cui si attaglia per così dire naturalmente la prassi dei gentlemen’s agreements, la disciplina del contratto, così come organizzata nel nostro codice civile, può essere utilizzata in uno stadio avanzato dei rapporti tra le parti, quando ormai sono stati individuati tutte le condizioni e tutti gli elementi del rapporto, sia quelli principali sia eventualmente quelli accessori, e quando le parti sono certe di volersi reciprocamente vincolare e di voler attribuire al loro rapporto gli effetti giuridici previsti dall’ordinamento.

Ma prima della conclusione del contratto vero e proprio c’è tutta una fase, che può avere una durata indefinita, in cui le parti debbono potersi muovere ed agire con margini più elastici e in cui sono necessari il confronto e lo scambio di opinioni e di idee e, soprattutto nelle operazioni economiche più sofisticate, la fissazione dei punti e delle intese che, via via, vengono raggiunte e che costituiscono il presupposto per la prosecuzione delle negoziazioni e per la definizione degli assetti di interessi coinvolti.
In questo gioco delle trattative, in cui è fondamentale poter contare sulla possibilità di fare e disfare condizioni già concordate e di rivedere e, magari, modificare punti e risultati già raggiunti, le parti hanno bisogno di fare affidamento su modelli di accordo dinamici e non impegnativi, che sono gli unici in grado di soddisfare le loro aspettative.
Gli operatori, dopo aver manifestato l’interesse a porre in essere una determinata relazione economica, devono sentirsi ed essere lasciati liberi di svolgere tutte le attività che sono propedeutiche al perseguimento dell’obiettivo finale, senza troppi vincoli giuridici che spesso soffocano lo slancio emotivo verso la promozione e la realizzazione di nuove opportunità economiche.
L’approccio delle parti, in questa fase, è più cauto, meno sicuro e più circospetto; il loro procedere è lento e dubbioso e in cerca di conferme e di riscontri, e l’ordinamento deve rispettare il loro riserbo, mettendo a disposizione delle parti i suoi strumenti, la “scatola degli attrezzi” che le parti, di volta in volta, scelgono di utilizzare.
In caso contrario, è il mercato che, prima ancora degli operatori, ne risentirebbe, poiché vedrebbe frustrate le possibilità di sviluppo dovute agli scambi commerciali e alle operazioni finanziarie che favoriscono la circolazione della ricchezza e il benessere della collettività e che, invece, verrebbero abortiti, o comunque diminuiti, per il timore degli operatori economici e finanziari di incorrere in forme di negoziazioni controllate e limitate dalle imposizioni disposte dal sistema giuridico.
In più, potendo o sapendo scegliere la legge più favorevole – in questo caso le regole meno invasive – le parti sono portate a rivolgersi all’ordinamento che meglio di altri possa soddisfare le loro aspettative. Qui la concorrenza fra ordinamenti è per così dire al ribasso, in quanto le parti, per ottenere il risultato desiderato, sono portate ad orientare le loro scelte sull’ordinamento che meglio di altri garantisca loro, se non una totale astensione da ogni interferenza, quanto meno rischi più ridotti in ordine alla configurazione giuridica dei loro comportamenti.
L’ansia di regolamentazione e la vigilanza intrusiva producono un effetto negativo sulla propensione delle parti a trattare e a discutere i termini del loro accordo e, alle volte, le spingono a rinunciare all’intento di regolamentare i reciproci assetti di interessi, per evitare di incorrere in obbligazioni che non hanno mai voluto assumere, a meno che non siano già convinte e determinate a sottoporsi al vincolo contrattuale e ad affidare al veicolo del contratto la soddisfazione delle proprie aspettative.
Ma come la prassi insegna, nella generalità dei casi le parti maturano le proprie convinzioni durante il processo delle trattative e solo dopo aver ampiamente discusso, nei dettagli, le modalità di realizzazione dei propri interessi, spesso con meticolosità e accuratezza e con l’attenzione richiesta dalla difficoltà o dal valore dell’operazione congiuntamente programmata.
Per tali ragioni, i comportamenti che le parti tengono per promuovere una determinata operazione economica devono essere assistiti da strumenti di lavoro flessibili e, in particolare, dalla possibilità di ricorrere ad accordi non solo non classificabili come contrattuali, ma addirittura privi del carattere della vincolatività sul piano giuridico, avulsi dal contesto giuridico e rilevanti esclusivamente su un piano morale e sociale, insomma meta-giuridico.

Il mercato registra l’uso frequente di tipi di accordi come i gentlemen’s agreements, che sono congegnati in modo tale da raccogliere le clausole che le parti concordano per regolamentare la loro negoziazione e che, semmai, sono destinate a confluire nel contenuto del futuro contratto, ma che, essendo predisposte e formulate in un contesto che non è ancora giuridicamente vincolante, non sono portatrici di obblighi il cui inadempimento può essere sanzionato attraverso il ricorso all’intervento giudiziale e, così, attraverso l’impiego dei rimedi risolutori e risarcitori.

[...]

LUCA DI DONNA, Gentlemen’s agreements. Notazioni sulla fenomenologia degli accordi, 2013. 

PUBBLICAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA «LA SAPIENZA» 

 

 

 

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